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La UEFA può sanzionare i club aderenti alla Superlega?

La UEFA sembra intenzionata ad utilizzare il pugno di ferro nei confronti dei club che hanno aderito alla Superlega; rumors riportati dai maggiori media italiani ed esteri parlano di una esclusione dalle coppe europee di 2 anni, nonché di sanzioni economiche. I club avrebbero violato l’art. 51 dello Statuto UEFA, il quale afferma che “No combinations or alliances between UEFA Member Associations or between leagues or clubs affiliated, directly or indirectly, to different UEFA Member Associations may be formed without the permission of UEFA”. In buona sostanza, l’appena citato articolo, vieta qualsivoglia “alleanza” tra club affiliati alla UEFA, a meno che non ci sia l’autorizzazione dalla Federazione stessa. Detto ciò — a parere dello scrivente — appare necessario affermare come sia decisamente improbabile che i club aderenti alla Superlega possano essere esclusi dall’attuale Champions League o Europa League, si fa riferimento in particolare ai due club di Manchester ed al Chelsea. Tali club hanno pienamente diritto a partecipare alle attuali competizioni, avendo acquisito il diritto a parteciparvi in maniera legittima.
Dunque, l’eventuale sanzione imposta dalla UEFA non potrà essere retroattiva ma, potrà produrre effetti esclusivamente per il futuro. Sul punto, occorre anzitutto chiedersi, a mio parere, se la UEFA possa o meno vietare l’organizzazione di nuovi tornei; l’impossibilità di organizzare nuovi tornei appare essere in contrasto con il diritto della concorrenza di cui al trattato TFUE e con la libertà d’impresa. Va rilevato che la UEFA — nonché FIFA e Federazioni nazionali — agiscono certamente in un regime di monopolio ed i loro poteri sanzionatori ed escludenti potrebbero comportare delle restrizioni al sopracitato diritto della concorrenza. Di questo parere è anche il Tribunale Commerciale n. 17 di Madrid, il quale con un’ordinanza cautelare ha vietato alla FIFA, UEFA ed alle Leghe nazionali di adottare misure che impediscano od anche solo ostacolino o complichino direttamente o indirettamente la nascita e la preparazione della Superlega, e/o che sanzionino in alcun modo club e/o giocatori che vi partecipino, ad esempio precludendone la partecipazione a competizioni internazionali o nazionali, dichiarando inoltre che le eventuali sanzioni sarebbero contrarie al principio della libera concorrenza nell’Unione Europea. L’ordinanza del Tribunale spagnolo, in ogni caso, era stata preceduta da una simile pronuncia del Tribunale di Monaco di Baviera del 2 giugno 2016. Il giudice tedesco ha fatto divieto a FIBA Europe e a FIBA di sanzionare o minacciare sanzioni direttamente o indirettamente nei confronti dei club di Eurolega ed Eurocup, nonché nei confronti degli altri club di pallacanestro nell’area geografica di FIBA Europe, oltre che nei confronti di Federazioni Nazionali di Pallacanestro nell’area geografica di FIBA Europe, ovvero di leghe di pallacanestro nazionali o sovranazionali nell’area geografica di FIBA Europe, a causa della eventuale deliberazione da parte di dette entità di cooperare con Euroleague Commercial Assets C.A. e sue controllate, ed ha paventato sanzioni di natura pecuniaria e/o addirittura restrittive della libertà personale per ogni violazione del divieto di impedire od ostacolare la nascita e/o lo sviluppo di dette competizioni europee.
In aggiunta a quanto detto, occorre poi rilevare che il Tribunale dell’Unione Europea, nella causa T-93/18 (International Skating Union (ISU) c. Commissione europea) ha affermato, con una sentenza decisamente articolata, che le sanzioni imposte dall’ISU ad atleti che avevano partecipato ad una competizione privata e non organizzata direttamente dalla Federazione, erano tali da “dissuadere gli atleti dal partecipare alle manifestazioni non autorizzate anche in assenza di obiettivi legittimi, impedendo così l'accesso al mercato a potenziali competitor che venivano privati della partecipazione degli atleti necessaria per organizzare gli eventi”. Di conseguenza, alla luce del loro contenuto, dei loro obiettivi e del loro contesto, le sanzioni imposte dall’ISU “rivelavano un grado di dannosità tale, da venire considerate come restrittive della concorrenza per oggetto ai sensi dell’art. 101 TFUE”.
Per quanto concerne, invece, la c.d. “clausola anti-scissione” — approvata dal Consiglio Federale FIGC il 26 aprile — contenuta nell’art. 16 delle NOIF, essa afferma che “Ai fini dell’iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC comporta la decadenza della affiliazione”; la modifica prevede altresì che “la disputa di gare e tornei amichevoli senza l’autorizzazione della FIGC comporta la decadenza della affiliazione”. Anche la richiamata disposizione federale appare dunque essere soggetta alle medesime valutazioni effettuate in precedenza, in virtù del suo contrasto ai principi della libera concorrenza.
Da ultimo, appaiono comprensibili, accettabili e condivisibili le proteste dei tifosi su una possibile Superlega ma, non può non tenersi conto del fatto che nell’attuale sistema calcistico, i c.d. “buoni” siano in realtà enti che regolano lo sfruttamento economico del sistema in un regime di monopolio.
Dott. Mario Piroli
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