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Lazio, caso tamponi: quali rischi per il club?


La Procura Federale FIGC — dopo aver espletato l’attività istruttoria — ha deferito dinanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale FIGC la società S.S. Lazio S.p.A., il Presidente Claudio Lotito, il Responsabile Sanitario Ivo Pulcini ed il Medico Sociale Fabio Rodia.


Il deferimento trae origine dal mancato rispetto dei protocolli sanitari emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, secondo quanto sostenuto dalla Procura Federale, il club a seguito dell’effettuazione dei tamponi antecedenti alle partite di Champions League e del Campionato di Serie A, non avrebbe comunicato nei tempi previsti alle ASL competenti la positività di alcuni tesserati ed i nominativi dei relativi contatti stretti, e nemmeno avrebbe concordato con le ASL le modalità di isolamento fiduciario dei tesserati positivi e la quarantena dei tesserati negativi. Tale comportamento avrebbe fatto emergere dunque la mancata attivazione delle misure di prevenzione sanitarie previste dal protocollo sanitario di riferimento nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 1 settembre 2020. In aggiunta, il club biancoceleste avrebbe consentito o, comunque, non impedito ai calciatori positivi di svolgere l’intero allenamento nella mattinata del 3 novembre del 2020 (giorno precedente alla partita di Champions League Zenit - Lazio), nonostante la loro positività; positività nota, secondo la Procura Federale, al Dott. Rodia. Infine, il club non avrebbe sottoposto al periodo di isolamento di 10 giorni un calciatore risultato positivo ai tamponi effettuati in data 26 ottobre e 2 novembre ed, anzi, lo avrebbe schierato in campo nelle partite Torino - Lazio e Lazio - Juventus.

La Procura Federale — oltre al mancato rispetto del protocollo sanitario FIGC, il quale prevede che i club siano responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci e di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CGS della FIGC — contesta al club la violazione di due ulteriori norme: l’art. 4, comma 1, del CGS FIGC e l’art. 44, comma 1, delle NOIF. Le due norme impongono rispettivamente l’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità e che i club devono “provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”.

La responsabilità della società S.S. Lazio S.p.A. si scinde, nel contesto di tale deferimento, in una responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS della FIGC per il comportamento posto in essere da Claudio Lotito; in una responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS della FIGC, per il comportamento posto in essere dal Dott. Ivo Pulcini e Fabio Rodia; infine, in una responsabilità propria si sensi del C.U. n. 78/A FIGC del 1 settembre 2020.


Alla luce di quanto esposto, il quadro sanzionatorio di riferimento risulta essere quello contenuto nell’art. 8, comma 1, del CGS della FIGC, ai sensi del quale le sanzioni a carico della società possono articolarsi in una ammonizione, ammenda, ammenda con diffida, penalizzazione di punti in classifica ed a carico dei dirigenti e tesserati possono articolarsi in una ammonizione, ammonizione con diffida, ammenda, ammenda con diffida, squalifica a tempo determinato, divieto di accesso agli impianti sportivi temporaneo ed inibizione. Va però osservato quanto dettato dal C.U. n. 78/ FIGC, il quale delinea un sistema sanzionatorio differente e comprensivo anche di circostanze aggravanti; è infatti previsto che, in caso di violazione dei protocolli sanitari, a carico dei club responsabili si applicano, a seconda della gravità dei comportamenti posti in essere, le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, del CGS della FIGC ovverosia una ammenda, una ammenda con diffida o la penalizzazione di uno o più punti in classifica. Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, è previsto che qualora l’inosservanza dei protocolli sanitari comporti la positività di un componente, il club è punito con la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica, mentre nel caso in cui sia stato posto in essere un comportamento al fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione sportiva, ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ovvero comunque di incidere sull’esito del campionato di competenza, il club è punito con la sanzione dell’esclusione del campionato.

Dott. Mario Piroli


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