top of page
  • Immagine del redattoreSports Lex

Le nuove tutele introdotte dalla FIFA per le calciatrici


Dal 1 gennaio 2021 verranno introdotte nuove disposizioni nel Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (noto come RSTP), le quali sono state approvate dal Congresso FIFA il 4 dicembre 2020.


Tra le nuove disposizioni, un’aggiunta di grande rilevanza riguarda l’introduzione di tutele lavorative per le calciatrici professioniste. Le modifiche introdotte stabiliscono uno standard minimo — in materia di gravidanza e maternità — da applicare a livello globale, con la facoltà per le singole Federazioni sportive nazionali di introdurre tutele maggiori per le calciatrici, all’interno dei propri regolamenti nazionali. Viene inoltre definito nell’RSTP il congedo di maternità come un periodo minimo di 14 settimane di assenza retribuita, con almeno 8 settimane di assenza dal lavoro dopo la nascita. Questo periodo minimo è conforme alla raccomandazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella Convenzione sulla protezione della maternità. Nell’art. 18, paragrafo 7, RSTP viene previsto che il congedo di maternità deve essere pagato come l’equivalente di due terzi dello stipendio previsto da contratto; tale disposizione può non essere applicata se esistono condizioni più vantaggiose per le calciatrici nella legge nazionale applicabile o nel contratto collettivo di lavoro.


Nuove tutele sono poi presenti nel nuovo art. 18 quater: — la stabilità di un contratto non può essere subordinata alla gravidanza di una calciatrice o all’esercizio dei suoi diritti di maternità in generale; una volta che una calciatrice è incinta, essa ha il diritto di scegliere di continuare a svolgere l’attività sportiva oppure svolgere attività alternative. Ha inoltre il diritto di determinare autonomamente la data di inizio del suo congedo di maternità e la data di ritorno all’attività calcistica al termine del congedo; i Club hanno l’obbligo di fornire strutture adeguate ad una calciatrice per l’allattamento dopo il suo ritorno dal congedo di maternità; — viene fornita una “speciale” protezione nel caso in cui un contratto venga risolto per motivi di gravidanza, congedo di maternità o utilizzo di diritti legati alla maternità in generale con significative conseguenze finanziarie e sportive per i Club che agiscono in tale modo.


Ulteriore modifica è quella introdotta nell’art. 6, paragrafo 1, RSTP; quest’ultimo prevede ora la possibilità di tesserare una calciatrice anche al di fuori del periodo di tesseramento ma solo nel caso in cui ciò avvenga al fine della sostituzione temporanea di una calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità oppure al fine di reintegrare una calciatrice al termine del congedo di maternità.


Concludendo, alle luce delle modifiche sopra descritte, le Federazioni sportive nazionali saranno tenute ad adattare di conseguenza le loro normative nazionali, a meno che non siano già disponibili condizioni più favorevoli.


Dott. Mario Piroli

© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore come fonte.


Tag: riforma calcio femminile, tutele calciatrici, normativa calcio femminile, sviluppo calcio femminile.

121 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page