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Le responsabilità del medico sportivo

Aggiornamento: 14 nov 2020


La figura del medico sportivo - Il medico sportivo (o medico sociale) - ai sensi dell’art. 6 del D. M. 13 marzo 1995 - è uno specialista in medicina dello sport, responsabile sanitario della società sportiva professionistica ed iscritto in un apposito elenco presso la Federazione sportiva di appartenenza. Molteplici risultano essere le funzioni del medico sociale, tra queste vi sono: a) tutelare la salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro sportivo con la società, anche durante gli allenamenti o nel ritiro pre-campionato; b) verificare, in modo costante, lo stato di salute dell’atleta e far fronte all’esistenza di eventuali controindicazioni alla pratica dell’attività sportiva professionale; c) compilare ed aggiornare almeno ogni sei mesi la scheda sanitaria personale di ogni atleta e rilasciare, ai soggetti che sono riconosciuti idonei, il relativo certificato di idoneità. Durante lo svolgimento della sua attività di accertamento può avvalersi di centri di medicina dello sport pubblici e privati convenzionati dalle Regioni d’intesa con il CONI.

Le responsabilità in capo al medico sportivo - Ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità professionale, la condotta del medico sportivo, deve essere valutata con maggior rigore rispetto a quella del medico generico, vista la specialità del contesto sportivo professionistico. Anzitutto, va specificato che negli sport a contatto necessario le responsabilità del medico sportivo risultano più sfumate, in ragion del fatto che l’atleta nello svolgimento della sua attività è consapevole del rischio di eventuali infortuni e/o lesioni. In primis, può configurarsi una responsabilità in capo alla figura in esame, quando si verifica un’erronea valutazione dell’idoneità dell’atleta a svolgere l’attività sportiva agonistica. In tale caso, il medico sportivo potrà risultare responsabile sia per quanto attiene all’erroneo accertamento diagnostico del paziente, sia per quanto concerne eventuali errori relativi alla valutazione dei risultati acquisiti, con la quale si esprime il giudizio di idoneità o meno.

Ulteriore profilo di responsabilità si attiene all’eventuale somministrazione di sostanze proibite all’atleta, per migliorare le prestazioni di quest’ultimo, arrecandogli, però, degli inevitabili danni all’organismo in caso di prolungata assunzione. Dal punto di vista penale, la Legge n. 376 del 14 dicembre 2000, al comma 4 dell’art. 9 specifica che “se il fatto (somministrazione di sostanze dopanti) è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione”; dal punto di vista civile, tale fattispecie, può integrare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. con la società sportiva. Per quanto riguarda, invece, la responsabilità della struttura sanitaria presso la quale il medico si trova a svolgere la sua attività, può configurarsi una responsabilità ex art. 1228 c.c. “responsabilità per fatto degli ausiliari” o ex art. 2049 c.c. “responsabilità dei padroni e dei committenti”. Va specificato, infatti, che nonostante il contratto sia stipulato tra paziente e struttura di riferimento, potrà essere chiamato a rispondere in via contrattuale anche il medico che è entrato in contatto con il paziente, in virtù del rapporto committente a cui non può non seguire un dovere di vigilanza.

Va infine affrontata la tematica relativa al rilascio della certificazione medica ai fini della pratica sportiva non agonistica. Stando all’art. 3 del D. M. 24 aprile 2013, tutti i soggetti che intendono praticare un’attività sportiva a livello non agonistico devono sottoporsi a “controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva”. Ai fini del rilascio dell’idoneità, il medico dovrà effettuare una preventiva misurazione della pressione arteriosa ed effettuare un elettrocardiogramma a riposo, inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D. M. sopracitato, in casi sospetti di patologie potrà “avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”. Nel rilascio del certificato di buona salute, il medico dovrà attenersi all’obbligo di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c..

Dott. Mario Piroli

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Tag: certificato medico sportivo, visita medico sportiva, responsabilità sanitaria, medico calcio, certificato agonistico, certificato non agonistico.

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