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Lo scioglimento del vincolo sportivo nella pallavolo
Aggiornamento: 8 lug 2021

Il vincolo sportivo nella FIPAV - Il vincolo sportivo consiste - ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Affiliazione Tesseramento (d’ora in avanti RAT) - “nell'obbligo per l’atleta di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell'interesse dell’associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante”.
La costituzione del vincolo si ottiene solo dopo che avvenga l’omologazione del tesseramento dell’atleta. L’atleta non può essere vincolato in contemporanea con più società affiliate - salvo l’ipotesi in cui vi sia un prestito - e non può altresì essere vincolato con più società affilate nel corso della stagione sportiva, tranne nei casi indicati dal comma 2 dell’art. 31 RAT, ovvero: “a) le ipotesi di interruzione del vincolo a seguito di assorbimento, fusione o cessazione dell'affiliazione dell’associato con il quale sia legato da vincolo;
b) le ipotesi di scioglimento coattivo e di riscatto del vincolo;
c) le ipotesi di doppio trasferimento in relazione ai campionati nazionali di Serie A e B,
maschili e femminili, limitatamente agli atleti che già abbiano preso parte ai campionati nazionali di Serie A”.
Per quanto concerne la durata del vincolo, quest’ultimo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ai 14 anni e di età superiore ai 34 anni, per gli atleti in prestito e per gli atleti stranieri. Ha invece durata quinquennale a partire dalla stagione sportiva di compimento del 25° anno di età dell’atleta. In altri termini, il vincolo sportivo si instaura a partire dal compimento dei 14 anni dell’atleta, quest’ultimo può, dopo il compimento dei 24 anni, decidere di rimanere nella società affiliata di appartenenza o trasferirsi in un’altra. In tal caso, la nuova società dovrà versare alla società precedente un indennizzo quantificato nella misura fissata dai Regolamenti Federali.
Le cause di scioglimento del vincolo sportivo - Il vincolo sportivo - ad eccezione di quello di durata annuale - può essere sciolto prima della scadenza. Lo scioglimento può avvenire di diritto o in via coattiva. Il comma 2 dell’art. 34 RAT indica le cause di scioglimento del vincolo sportivo di diritto, esse sono: “a) per estinzione o cessazione dell’attività dell’associato vincolante;
b) per mancata adesione dell’atleta all’assorbimento o alla fusione dell’associato vincolante;
c) per nulla-osta dell’associato vincolante;
d) per mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta da parte dell’associato vincolante entro il termine annuale;
e) per mancata partecipazione dell’associato vincolante all’attività federale di sezione o di fascia d’età tale da permettere all’atleta di prendervi parte;
f) per riscatto … limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A femminili”. Nelle ipotesi sopracitate, lo scioglimento del vincolo è attuato con provvedimento dell’Ufficio Tesseramento assunto d’ufficio specificatamente per le fattispecie di cui alle lettere a), b), d) e su richiesta dell’atleta di cui alle lettere e) ed f). Per quanto riguarda lo scioglimento del vincolo sportivo per nulla-osta, invece, esso viene attuato con provvedimento dell’Ufficio Tesseramento su richiesta congiunta dell’associato vincolante, dell’atleta e dell’associato con il quale viene costituto il nuovo vincolo.
Merita un cenno a sé l’ipotesi di scioglimento di cui alla lettera f); il riscatto del vincolo per l’atleta partecipante ai campionati nazionali di Serie A femminili - ai sensi dell’art. 37 RAT - avviene tramite il versamento alla società affiliata di una somma di denaro a titolo di indennizzo delle spese sostenute nell’interesse dell’atleta.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo, indica, invece, le cause di scioglimento in via coattiva: “a) per giusta causa, … ;
b) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all’iscrizione ad un campionato da parte dell’associato vincolante;
c) per mancato rilascio da parte dell’associato vincolante della dichiarazione di consenso allo scioglimento del vincolo nonostante il pagamento dell’indennizzo per il riscatto (sia consensuale che coattivo), limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A femminili”. Lo scioglimento nelle ipotesi sopracitate è subordinato alla condizione che l’atleta non abbia partecipato anche ad una sola gara di campionato con la società affiliata d’origine.
Lo scioglimento del vincolo per giusta causa - ai sensi dell’art. 35 RAT - può avvenire “quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”. Va specificato che lo scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa non è ammissibile per atleti che “nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l’associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all’iscrizione ad un campionato” ed anche “per atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l’interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di Serie A”. Infine, è importante soffermarsi sul comma 4 dell’art. 35 RAT, il quale indica che in caso di pronuncia di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa non imputabile all’associato, l’atleta che sia abilitato alla domanda di riscatto è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio un indennizzo. Tale indennizzo, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti a norma dell’art. 38 RAT. Nel caso in cui, invece, l’atleta non sia abituato alla domanda, l’indennizzo verrà determinato, a titolo di rimborso spese, in via equitativa. Il versamento dell’indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo sportivo.
Dott. Mario Piroli
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