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Lo status di cavallo - atleta: requisiti, condizioni e novità

Aggiornamento: 20 feb 2023


La Legge italiana riconosce e tutela il cavallo sportivo; con il D. Lgs. N. 36 del 28 febbraio 2021 recante “il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, infatti, il cavallo viene considerato un atleta a tutti gli effetti.


L’equino per essere considerato un atleta deve avere tre requisiti:

  1. deve essere registrato attraverso un documento di identificazione;

  2. deve essere dichiarato “NON DPA cioè non destinato alla produzione alimentare anche una volta che ha concluso l’attività sportiva;

  3. deve risultare iscritto nel “repertorio dei cavalli atleti presso la Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito FISE) o la Federazione Italiana del Pentatlon Moderno (di seguito FIPM) o la Federazione per il Turismo Equestre (di seguito FitetrecAnte), o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal documento di identificazione o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.


Oltre ai requisiti, la Legge detta una serie di condizioni al quale il proprietario/detentore dell’equino deve attenersi.


In sintesi, al cavallo atleta deve essere garantito benessere in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche e sono vietati metodi di addestramento e allenamento che possano cagionargli una lesione psicofisica. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiorenne o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura. Ancora, i veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l’incolumità, così come le aree in cui vengono svolte le competizioni e gli allenamenti. Il cavallo atleta è ammesso ad una competizione sportiva solo in seguito all’accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere. Non da ultimo, il proprietario deve stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall’animale anche qualora questo si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario ed è vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive per gli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati per delitti contro il sentimento per gli animali e abbandono di animali e maltrattamento, nonché per le violazioni previste dall’ordinamento sportivo. Il cavallo atleta, inoltre, per svolgere attività sportiva, deve essere sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva che ne accerti l’idoneità fisica alla pratica sportiva e deve essere in regola con le vaccinazioni prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della FISE o della FIPM o della FitetrecAnte o dell’Ente di Promozione Sportiva presso il quale l’equino risulta essere tesserato.


Queste, in breve, le condizioni ed i requisiti per poter definire il cavallo sportivo in attività, cavallo atleta.


Le legge in commento, tuttavia, non considera tutti i cavalli sportivi in attività, bensì solo il settore dell’equitazione, omettendo l’ippica.


Vale la pena, dunque, ricordare che equitazione ed ippica sono spesso identificati come lo stesso fenomeno; invece non è così, perlomeno dal punto di vista giuridico, non essendo agevole, oltretutto, l’individuazione della giurisdizione competente nell’uno e nell’altro caso. Va distinta l’ippica, quale disciplina agonistica consistente nella corsa dei cavalli su pista accompagnati, ovverosia il trotto e il galoppo, di competenza diretta del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF - ex MIPAAF) dall’equitazione, ovverosia l’insieme delle discipline olimpiche e non, tra le quali il salto ostacoli, il dressage, gli attacchi, il polo, l’endurance, il completo, l’horseball, il reining, il volteggio, ivi comprese le attività paralimpiche, regolata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) che converge nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Federazione sportiva nazionale. Nel caso di controversie sportive, per l’ippica, la giurisdizione spetta agli organismi di disciplina del MASAF e per le impugnazioni, al Tribunale amministrativo; mentre, per l’equitazione, la cognizione è demandata agli organi di giustizia sportiva FISE.


In ogni caso, una novità è stata introdotta dalla FISE la quale ha previsto, all’interno del suo Regolamento di Giustizia, una sanzione per l’equino. All’articolo 6, comma 1 punto V quanto si legge quanto segue: “(…) sospensione dell’attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di cinque anni, del cavallo dell’incolpato 7 o comunque interessato dal procedimento disciplinare. Tale sospensione inibisce la partecipazione del cavallo stesso a competizioni ludiche e/o agonistiche che si svolgono sotto l’egida F.I.S.E.”. Pacifico che le pene siano destinate ai tesserati che commettano illeciti sportivi - disciplinari, ovverosia che pongano in essere condotte antisportive, ma a partire da marzo 2022, la FISE ha introdotto una specifica sanzione anche per il cavallo.


Si osserva anche che quanto al Regolamento Antidoping adottato dalla FISE (“Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini ECM e Regolamento Anti-Doping Equini EAD”), è prevista una sospensione cautelare per il cavallo che venga trovato positivo ad una sostanza tanto proibita quanto bandita. In tal caso, infatti, il cavallo ai sensi dell’articolo 7.4.1 del suddetto Regolamento prevede che “la contestazione della violazione del Regolamento ECM può essere motivo di richiesta di sospensione cautelare dall’attività agonistica del Soggetto Responsabile, e del Cavallo.”; “La contestazione della violazione del Regolamento EAD può essere motivo di sospensione cautelare dall’attività agonistica del Soggetto Responsabile, e del Cavallo.” Trattasi di sospensione cautelare, non di sanzione.


Analoga sospensione è prevista nel settore dell’ippica per il doping equino, laddove il “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite” stabilisce la sospensione cautelare del cavallo sportivo in attività per un periodo che va dai 4 ai 12 mesi con l’immediato allontanamento dell’equino dalla partecipazione a corse.


In conclusione, quindi, il settore dell’ippica resta disciplinato dai regolamenti del MASAF, mentre la Legge — di fatto — non ha aggiunto particolari novità al cavallo sportivo in attività poiché già i diversi regolamenti federali del settore dell’equitazione (così come dell’ippica) perseguono la tutela e il benessere del cavallo.


Avv. Stefania Cappa


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