top of page
  • Immagine del redattoreSPORTSLEX.it

Mancanza del nesso di causalità e responsabilità oggettiva della società sportiva

Aggiornamento: 27 ago 2022


Il Tribunale Federale Territoriale della Regione Veneto — nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 5/8/2022 — ha pronunciato una rilevante decisione circa la sussistenza della responsabilità oggettiva in capo alle società sportive, ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.


La vicenda processuale trae origine dall’emissione di una misura cautelare a carico di un tesserato di una società sportiva dilettantistica; tesserato che, secondo quanto emerso nel procedimento penale, aveva posto in essere degli atti sessuali rilevanti — ai sensi degli artt. 609 bis, 609 ter, ultimo comma, 609 quinquies, commi 2 e 4, 61, commi 2 e 11 del codice penale — con un minore da lui allenato.


Il Collegio, ritenendo i fatti ascritti al tesserato fondati… non essendo necessario a tal fine, nell’ambito del giudizio sportivo, che gli stessi risultino consacrati anche da una sentenza penale passata in giudicatoha applicato la massima sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lett. h), del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ossia l’inibizione per la durata di 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo o categoria della FIGC.

Esito differente per quanto concerne la società sportiva dilettantistica presso cui il soggetto sopra citato era tesserato. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la stessa fosse prosciolta da ogni addebito per le seguenti motivazioni:

  1. E’ vero che le società sportive rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato dei propri tesserati, ma è altrettanto vero che vi sono dei principi di ragionevolezza che inducono ad una valutazione complessiva della vicenda prima di addivenire ad un giudizio automatico di responsabilità. Nel caso de quo — si legge nella decisione — “… non può certo imputarsi alla Società deferita un comportamento omissivo, sotto il profilo del controllo e della vigilanza per fatti ed atti che si sono sempre verificati al di fuori degli orari di allenamenti e in sedi diverse da quelle riferibili alla stessa”;

  2. Inoltre, così come sancito da recente giurisprudenza federale (TFN FIGC decisione n. 96/2021-2022) le società non rispondono, in via oggettiva, delle condotte dei propri tesserati allorquando non vi sia la possibilità materiale di controllarne i comportamenti, in assenza del benché minimo sospetto circa la possibilità che questi possano rendersi autori di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva.


Concludendo, il Tribunale non ha ravvisato alcun nesso di causalità tra i fatti ascritti al tesserato e la responsabilità oggettiva contestata alla società, prosciogliendo quest’ultima da ogni addebito.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore come fonte.


Tag: responsabilità oggettiva calcio, codice giustizia sportiva, responsabilità oggettiva società calcio, responsabilità oggettiva società sportive, scriminante o attenuante della responsabilità della società, responsabilità società sportive.

221 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page