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Notifica del deferimento prima della scadenza del termine e pieno esercizio del diritto di difesa


La Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Rugby (FIR) — con decisione n. 8 pubblicata l’8 maggio 2023 — si è espressa circa la compatibilità tra la notifica di un deferimento prima della scadenza del termine ed il pieno esercizio del diritto di difesa.


La vicenda processuale trae origine dal reclamo presentato dalla Procura Federale FIR avverso una decisione che aveva dichiarato estinto il procedimento nei confronti degli incolpati sul rilievo del tardivo esercizio dell’azione disciplinare ex art. 84 n. 3 del Reg. di Giustizia, ritenuto dal giudice di prime cure di natura perentoria.


La Corte, nel dirimere la questione, ha anzitutto precisato come sia stato utilizzato il c.d. principio della ragione più liquida, ormai consolidato nel sistema processuale civile, al quale l’ordinamento sportivo è tenuto a riferirsi per quanto non espressamente disciplinato dalle norme interne. Secondo tale principio, la giustizia sportiva può operare senza che occorra “… valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo essersi vagliate le une e le altre nel loro complesso, si precisino gli elementi sui quali si fonda il convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass., 15 aprile 2011, n. 8767; Cass., 20 novembre 2009, n. 24542, nonché Collegio di Garanzia, decisioni nn. 36/2019, 28/2018, 10/2018, 15/2016).


Ciò detto, con specifico riferimento alla vicenda in esame, ossia alla notifica del deferimento effettuato dal Procuratore federale, la Corte ha rilevato che tale notifica è stata effettuata quando ancora era pendente il termine per il deposito di memorie difensive e, pertanto, trattandosi di una violazione di un diritto processuale essenziale (quello di difesa), si ravvisa la nullità assoluta della decisione (Cfr. Cass., 25 novembre 2021, n. 36596). Tra l’altro, in tali casi, la parte che deduce la nullità della sentenza per la lesione dei suddetti diritti non è gravata da alcun onere di allegazione circa lo specifico pregiudizio conseguito alla irregolarità di ordine processuale. La Corte, nel respingere il reclamo della Procura, ha infine statuito che — si legge nella decisione — “ la notifica del deferimento prima della scadenza del termine per il pieno esercizio del diritto di difesa, rientra a pieno titolo nel novero delle nullità insanabili e assolute … è l’avvio stesso del processo ad essere viziato e … deve confermarsi l’estinzione del processo”.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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