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Nulla l’iscrizione al Registro CONI dell'A.S.D. che non svolge attività sia sportiva che didattica


Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite — con decisione n. 29/2021 — ha evidenziato come è da ritenersi nulla l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di un sodalizio sportivo dilettantistico che non ha correttamente dimostrato di svolgere attività sia sportiva che didattica.


La vicenda processuale trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una A.S.D. operante nel settore della c.d. “ginnastica dolce” ed affiliata ad un E.P.S. (Ente di Promozione Sportiva). A seguito di ciò, il CONI, con autonoma istruttoria, ha voluto verificare se l’A.S.D. in questione possedeva i requisiti necessari per la permanenza all’interno del Registro; quanto emerso è che l’A.S.D. non rispettava il requisito del “comprovato svolgimento di attività sportiva e didattica” di cui all’art. 3, lett. e), del Regolamento di funzionamento del Registro CONI del 18 luglio 2017. Di conseguenza, veniva disposta la nullità dell’iscrizione, in seguito confermata dalla Giunta del CONI.


L’A.S.D. propone dunque ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, il quale ha respinto il medesimo, confermando la nullità della sua iscrizione al Registro CONI ed evidenziando come il testo del sopracitato art. 3, lett. e), del Regolamento di funzionamento del Registro CONI vada interpretato nel senso che “… si richiede espressamente lo svolgimento da parte dell’Associazione richiedente l’iscrizione al Registro di entrambe le attività, sportiva e didattica. E non vi è alcuna ragione che consenta di leggere la congiunzione “e” come un “e/o”, reputando sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività”. Dunque, secondo la “Cassazione dello Sport” lo svolgimento di attività sportiva e didattica va intesa secondo un criterio cumulativo e non disgiuntivo, pertanto, nel caso de quo, poiché la A.S.D. in questione avrebbe dimostrato di praticare solo l’insegnamento della ginnastica ai propri soci e tesserati e non di far svolgere ai medesimi anche attività di tipo agonistico, è da ritenersi non rispettato quanto previsto dall’art. sopracitato.


Dott. Mario Piroli

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