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Nulla la notifica via PEC all’ASD se l’indirizzo non risulta dai pubblici elenchi


La notifica effettuata via posta elettronica certificata all’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è nulla nel caso in cui l’indirizzo usato non risulta da pubblici elenchi.


Ciò è quanto emerge dalla lettura del verbale della causa n. 2625/2021 del Tribunale Ordinario di Lodi — Sez. Civile, il quale ha applicato in maniera combinata gli artt. 3 bis e 11 della Legge n. 53/1994.


La vicenda processuale trae origine dalla notifica di un decreto ingiuntivo, effettuata in un primo momento all’indirizzo PEC dell’ASD e, solo dopo alcuni giorni, a mezzo di Ufficiale Giudiziario nella sede della stessa. L’ASD ha presentato opposizione rispetto alla notifica cartacea, eccependo la nullità della precedenti notifica via PEC, in quanto l’indirizzo dell’Associazione non risulta inserito in nessun pubblico elenco.


A tal proposito, appare opportuno richiamare quanto dettato dall’art. 3 bis della Legge n. 53/1994 circa la notificazione con modalità telematica. L’appena citata norma così recita: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”. La stessa Legge prevede, poi, all’art. 11 che l’inosservanza dell’art. 3 bis comporti la nullità (rilevabile anche d’ufficio dal Giudice) della notifica.


Nel caso in parola, il Giudice del Tribunale di Lodi ha constatato che “… come rilevato da parte opponente, l'indirizzo PEC non risulta dall'elenco INI-PEC; a fronte dell'eccezione dell'opponente, la … non ha chiarito da quale registro sia stato estratto l'indirizzo utilizzato per la notifica; ritiene pertanto che l'opposizione sia tempestiva in quanto deve farsi riferimento alla notifica effettuata a mezzo posta ”.


Da ultimo, va effettuata una considerazione circa la distinzione tra le notifiche nei processi della giustizia ordinaria (come nel caso in specie) e quelle nella giustizia sportiva. In quest’ultimo ambito, infatti, le comunicazioni effettuate in via telematica rappresentano uno strumento ordinario, in quanto ciò è previsto dai regolamenti delle Federazioni sportive.


Per consultare il verbale integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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