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Procedure di nomina degli organi arbitrali e rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza


Quanto accaduto di recente in seno all’Associazione Italiana Arbitri, in riferimento alla vicenda, giudiziaria, che ha visto coinvolto il suo Procuratore Capo, con conseguente, provvedimento, di urgenza, di inclusione, coatta, della giustizia domestica dell’Associazione, all’interno di quella della Federazione Italiana Gioco Calcio, diviene l’occasione per una riflessione sulle modalità di nomina e di conferimento degli incarichi associativi (siano essi tecnici che giurisdizionali) e sul correlato rispetto dei principi di indipendenza, terzietà ed imparzialità degli organi, in tal modo nominati.

L’art. 3 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva impone, in principio, che “gli organi di giustizia agiscano nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza”.


Senza alcuna ombra di dubbio il principio può trovare analoga applicazione, come vedremo, anche per gli organi tecnici, deputati alla valutazione delle prestazioni arbitrali, alla direzione tecnica (designazione) dei sottoposti, per le gare del relativo campionato, alla selezione tra gli stessi con relazionate promozioni e dismissioni.


Attualmente, lo stato normativo, dettato dal combinato del Regolamento AIA e delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, non appare, affatto, idoneo a garantire (in astratto) il rispetto dei sopra richiamati principi tanto se lo sguardo viene rivolto alla modalità di nomina (“intuitu personae”) che, allo stato, guida il conferimento degli incarichi, almeno all’interno dell’Associazione Italia Arbitri, tanto, se si volge all’atteggiarsi, in concreto all’espletamento dell’incarico.


Del tema si è occupata, innanzi tutto, la Corte di Giustizia Europea dei Diritti Umani (ALI RIZA AND OTHERS VS TURKEY), esaminando, tra gli altri casi connessi, anche la vertenza del signor Akal, un assistente arbitro di calcio, che per 15 anni ha arbitrato nel campionato turco. Nel 2015, il Comitato Arbitrale Centrale della TFF lo ha declassato allo status di "arbitro provinciale". Akal si appellò al Comitato arbitrale (da leggersi quale organo giurisdizionale) sostenendo che non vi era alcuna base legale per il suo declassamento, il che equivaleva a una decisione arbitraria del Comitato arbitrale centrale (da leggersi quale organo tecnico). Il Comitato Arbitrale il 15 luglio 2015 ha respinto la sua obiezione e ha confermato la decisione del Comitato Arbitrale Centrale. La Corte ha accolto il ricorso chiarendo, per quanto qui d’interesse, che ”il Collegio arbitrale può essere considerato un tribunale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU”. Per quanto riguarda gli elementi di indipendenza e imparzialità, la Corte ha constatato “l'esistenza di una serie di forti legami organizzativi e strutturali tra il Consiglio di amministrazione (da intendersi quale organo politico alla stregua del Comitato Nazionale all’interno dell’AIA) e il Collegio arbitrale (sovrapponibile all’Organo giurisdizionale ma valido anche per l’organo tecnico). Di conseguenza, ha sottolineato il "significativo livello di influenza di cui gode il Consiglio di amministrazione sul funzionamento del Collegio arbitrale".


Ha osservato, ad esempio, che i membri del Collegio arbitrale non sono tenuti a seguire "alcuna regola di condotta professionale" o "prestare giuramento o fare una dichiarazione solenne prima di assumere le loro funzioni". Inoltre, la Corte ha rilevato che il mandato dei membri del Collegio arbitrale (sia esso definibile come l’organo giudiziale che analogamente, per quello tecnico) è collegato al mandato del Consiglio di amministrazione (da leggersi quale Organo Politico che nomina al pari del Consiglio Federale o del Comitato Nazionale per l’Aia). Inoltre, i membri del Collegio arbitrale non sono obbligati a rivelare conflitti di interesse potenziali e/o effettivi, né esiste una procedura per contestare la loro indipendenza e imparzialità. La sentenza ha quindi chiarito e ribadito che i membri degli organi arbitrali sportivi devono rispettare i requisiti previsti dal diritto a un tribunale indipendente e imparziale.


La Corte ha dunque constatato che tali carenze sistematiche, in assenza di tutele giuridiche efficaci, sollevano dubbi sul suo funzionamento, in particolare alla luce dell'ampia influenza del consiglio di amministrazione sugli Organi dallo stesso nominati. La Corte ha quindi confermato l'esistenza di potenziali conflitti di interesse organizzativi e strutturali tra il Collegio arbitrale e i Consigli di amministrazione, che pregiudicano l'equità del procedimento arbitrale.


Va dunque preso atto che, atteso il ruolo determinante rivestito dall’organo politico in seno al meccanismo di nomina dei giudici e degli organi tecnici, ne discende la necessità di prevedere procedure, di selezione e nomina che, oltre ad essere maggiormente trasparenti siano, soprattutto, in grado di meglio garantirne la terzietà e l’indipendenza, operando attraverso una più bilanciata e inclusiva procedura sia in fase di selezione che di composizione, capace di rispecchiare e dare espressione a tutte le componenti e gli attori interessati.


Tali argomentazioni non sono, tuttavia, nuove neppure per gli stessi Organi di Giustizia sportiva italiani.


Più precisamente nella Decisione 26 del 2020, del Collegio di Garanzia del CONI (Nicolosi VS AIA), pur non decidendo sull’eccezione, il giudice si esprime così "Per completezza di esposizione va rilevato che parte ricorrente, sia nei propri scritti difensivi e sia nell’ambito della discussione orale dinanzi a questo Collegio, ha formulato un’eccezione relativa ad una presunta mancanza di imparzialità ed indipendenza degli Organi di Giustizia domestica dell’AIA e ciò in contrasto con l’art. 6 della Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo”. Precisando che “In ogni caso, di certo, non compete a questo Collegio entrare nel merito della organizzazione e del sistema di giustizia endo-federale”.


Diversamente la questione, della indipendenza, e terzietà degli Organi nominati e della necessità di revisione delle attuali procedure assai semplificate se non inesistenti, è stata già oggetto di attenzione nella decisione 47 del 17 ottobre 2017 (Greco Vs AIA) ove il Tribunale Federale Nazionale rileva come anche la censura relativa alle modalità di formazione degli Organi tecnici non appaia destituita di ogni fondamento, “in quanto le procedure di nomina non sembrano garantire adeguatamente i principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà degli organi deputati ad assicurare la parità di accesso arbitrale di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento A.I.A. e l’indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni arbitrali prescritto dall’art. 33 dello Statuto del C.O.N.I. Gli Organi tecnici, invero, e nel caso di specie la C.A.I. sono formati da componenti nominati dal Comitato dei delegati (che costituisce un organo essenzialmente politico dell’Associazione composto dal Presidente dell’A.I.A., dal Vice Presidente, dai tre componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall’Assemblea Generale) senza alcun previa verifica dei presupposti dei candidati da parte di una commissione terza e imparziale a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei candidati e degli Organi tecnici. La nomina dei componenti degli organi tecnici appare dettata anche da valutazioni associative e non sembra improntata esclusivamente a garantire la terzietà e l’indipendenza di svolgimento delle delicate funzioni prescritte dalle prefate disposizioni. Del resto, nessuno dei requisiti prescritti concerne la qualificazione, la terzietà o l’indipendenza dei componenti degli Organi tecnici”.


Tale valutazione appare, inoltre, ribadita nelle successive decisioni della Corte d'Appello Federale n. 71 del 2019 (Gavillucci Vs AIA) nella quale si legge "per quanto sia auspicabile la previsione di procedure di nomina degli Organi Tecnici maggiormente improntate ai principi di imparzialità e trattamento".


In definitiva appare necessario, prima ancora che trasmodare la Giustizia domestica dell’AIA in quella della FIGC, con i necessari adattamenti per le decisioni già assunte, in violazione dei suddetti principi, e di quelle che deriveranno dai procedimenti pendenti, revisionare le procedure di nomina degli organi giurisdizionali e di pari passo di tutti gli altri organi, collegiali o meno, attualmente di pura nomina fiduciaria, affinché tutte le parti interessate vengano coinvolte nelle procedure a garanzia dei principi sopra richiamati.


Avv. Gianluca Ciotti


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