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Verso il professionismo nel calcio femminile: tra normativa nazionale ed internazionale


Non importa se giochi in Serie A, per la nazionale italiana o sei una campionessa olimpica. Se sei un’atleta donna da sempre sei una dilettante, nonostante ti alleni tutti i giorni in modo continuativo come i colleghi uomini. In Italia, come ben noto, a disciplinare lo sport professionistico è la Legge n. 91/1981 denominata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”; all’art. 2 la presente legge prevede che “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali".

Ad oggi, le Federazioni sportive italiane affiliate al CONI, che hanno riconosciuto il professionismo sono quattro: Calcio (Federazione Italiana Giuoco Calcio); Ciclismo (Federazione Ciclismo Italiana); Golf (Federazione Italiana Golf); Pallacanestro (Federazione Italiana Pallacanestro).

Ad esclusione del Golf, dove per le donne è riconosciuto lo status di atleta professionista; nel calcio soltanto gli atleti tesserati in squadre maschili che partecipano alle prime 3 leghe (Serie A, Serie B e LegaPro) possono essere giuridicamente considerati sportivi professionisti; per il basket, invece, solo la massima serie riconosce il professionismo.


Detto ciò, si tenga conto del fatto che il lavoratore sportivo professionista gode di tutti i diritti derivanti dal contratto di lavoro subordinato; infatti, ai sensi dell’art. 3 della Legge ut sopra citata, “la prestazione a titolo oneroso dell’atleta, costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato”. Discorso diverso, invece, si manifesta in ambito dilettantistico. La figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell’ordinamento sportivo, né in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento all’interno del diritto del lavoro. Gli unici aspetti regolamentati si hanno nel settore del diritto tributario; di fatto l’art. 67, 1° comma, lett. M) del TUIR definisce redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Al dilettante, a differenza del professionista, spetta dunque un semplice rimborso spese.


Tale situazione è tuttavia in fase di mutazione, con la Riforma dello Sport è stata dato il via libera al professionismo negli sport femminili che potrà essere deliberato dalle Federazioni sportive. In particolare, nel mondo del Calcio, la FIGC — con il Consiglio Federale del 9 novembre 2020 — ha deliberato che a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, ci sarà l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile. L'avvento di quanto appena detto sarà una svolta epocale per tutto il movimento; con il passaggio dallo status di dilettante a quello di professionista numerosi saranno i cambiamenti dal punto di vista contrattuale, delle tutele e dei costi per i club.


Certo è che le calciatrici potranno contare su tutta una serie di tutele, legali e sanitarie, che adesso non possiedono, i cui costi graveranno quasi interamente sulle società sportive. Nella realtà odierna, con le calciatrici relegate allo status di dilettanti, il rapporto tra queste e le società sportive non viene normato attraverso la stipula di un contratto di lavoro, ma di un accordo economico. Ciò comporta che alle atlete può essere riconosciuto un rimborso spese e un’indennità di trasferta, che non può superare la cifra di 61,97 o di 77,47 euro al giorno, a seconda che si tratti del periodo di preparazione o della stagione agonistica; un rimborso forfettario annuale diviso in 10 mensilità dell’importo massimo di 30.658 euro all’anno. Nel secondo caso è possibile stipulare un accordo economico pluriennale per un massimo di tre anni, che consente di aggiungere alla cifra annuale pattuita, la corresponsione di un ulteriore bonus. Non essendo previsto un contratto di lavoro subordinato, alle calciatrici è preclusa la possibilità di accedere in futuro alla pensione erogata dallo stato.


In caso di maternità le atlete fino al 2017 non avevano alcuna forma di tutela. Dal 2017 si può accedere al Fondo Unico per il Potenziamento dello Sport Italiano, che prevede l’erogazione di un rimborso di 1000 euro al mese per 10 mesi. Per quanto riguarda gli infortuni, invece, ogni società sportiva è tenuta ad assicurare le proprie tesserate in caso di infortunio, secondo una convenzione stipulata dalla LND con Generali Italia.


Completamente diverso lo scenario che si apre con il professionismo. Anzitutto verrà stipulato un contratto collettivo di lavoro, che disciplinerà il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatrici professioniste e società, chiarendo diritti e doveri di ambo le parti in causa. Le calciatrici potrebbero quindi stipulare un contratto di lavoro con le società sportive, diventando dipendenti delle società e godendo di tutti i diritti e le tutele del caso in ambito legale e sanitario. Ogni società sportiva dovrebbe stipulare un’assicurazione sanitaria, non più collettiva, ma individuale per ciascuna delle proprie tesserate. Ovviamente trattandosi di un contratto di lavoro subordinato, le società saranno tenute a versare i contributi alle proprie calciatrici, che potranno così beneficiare della pensione statale, seguendo la normativa vigente.


A partire dal 1° luglio 2022 tutti i rapporti tra calciatrici, allenatori, allenatrici e club di Serie A femminile dovranno essere regolati secondo lo schema contrattuale del professionismo sportivo. La Federcalcio ha previsto dei modelli contrattuali — con il C.U. n. 5/A del 5 luglio 2021 — per agevolare, da un punto di vista pratico ma soprattutto legale e del diritto sportivo, il passaggio dal dilettantismo al professionismo. Per questo tipo di rapporti, la FIGC ha obbligato le parti a utilizzare la scrittura privata-tipo denominata “Addendum per calciatrici”. I modelli previsti sono quattro:

  1. Addendum per calciatrici (accordo al lordo);

  2. Addendum per calciatrici (accordo al netto);

  3. Addendum per allenatrici ed allenatori (accordo al lordo);

  4. Addendum per allenatrici ed allenatori (accordo al netto).

Nei contratti dove il compenso per le calciatrici/allenatori è previsto al lordo, le parti sono obbligate a rideterminare e indicare nella scrittura, gli importi fissi pattuiti agli artt. 2 e 6 dell’accordo economico e gli importi variabili pattuiti all’art. 3, per le stagioni 2022/23 e 2023/24. Il recepimento di tale intesa, nei termini previsti dalle disposizioni federali, comporta successivamente la sottoscrizione del contratto tipo professionistico a partire dalla stagione sportiva 2022/2023. Si badi bene però che il lordo che la calciatrice percepisce oggi da dilettante, con un semplice accordo economico, garantisce una retribuzione netta molto più alta di quella che poi percepirà da professionista, con un contratto di lavoro subordinato. Discorso diverso, invece, se il compenso è al netto; in questo caso il club dovrà rimodulare al lordo l’importo dovuto alla calciatrice o all’allenatore/trice, affinché sia riconosciuta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata nell’accordo economico in essere. Proprio quest’ultima ipotesi è quella maggiormente utilizzata nei contratti delle calciatrici. Ciò perché permette all’atleta di continuare a percepire lo stesso ingaggio precedentemente concordato.


Sul fronte internazionale, la FIFA — cosciente della situazione generale del calcio femminile, ove le calciatrici, come in precedenza esposto, sono sprovviste di qualsivoglia tutela giuslavoristica — al fine di fornire uno standard minimo di tutela, ha introdotto, con il Congresso del 4 dicembre 2020, delle nuove disposizioni nell’RSTP (Regulations on the Status and Transfer of Players) relative al congedo di maternità.


Tali disposizioni, in vigore dal 1 gennaio 2021, prevedono per l’appunto degli standard minimi di tutela, per la gravidanza e maternità, da applicare a livello globale. Viene però lasciata facoltà alle singole Federazioni Sportive nazionali di introdurre nei regolamenti federali delle tutele in meius rispetto alle norme contenute nell’RSTP.


Anzitutto, nell’RSTP, viene definito il congedo di maternità come un periodo minimo di 14 settimane di assenza retribuita, con almeno 8 settimane di assenza dal lavoro dopo la nascita del bimbo/a. Nell’art. 18, comma 7, viene poi previsto che durante il congedo di maternità la calciatrice deve ricevere l’equivalente di due terzi dello stipendio previsto da contratto; la medesima norma sancisce anche che nel caso in cui siano applicabili norme più vantaggiose previste dalla legge nazionale applicabile al contratto o nel contratto collettivo, quest’ultime prevalgono.


Il successivo art. 18 quater — rubricato “Special provisions relating to female players” — dispone che la validità del contratto di una calciatrice non può essere subordinata al fatto che rimanga incinta, sia in congedo di maternità o eserciti i suoi diritti di maternità in generale. Nel caso in cui la società risolva unilateralmente il contratto per motivazioni legate al fatto che la calciatrice sia incinta o sia in congedo di maternità, la risoluzione contrattuale sarà da considerarsi senza giusta causa; per tale ragione, alla calciatrice spetterà un’indennità, pagata dal club che ha risolto il contratto, calcolata secondo i criteri previsti dal comma 3 della norma in questione. In aggiunta, al club verranno applicate delle sanzioni sportive — consistenti nel divieto di tesserare nuove calciatrici per 2 periodi di mercato consecutivi — ed eventualmente anche una sanzione pecuniaria.


La calciatrice incinta avrà la possibilità di decidere autonomamente l’inizio del suo congedo di maternità e la data di ritorno all’attività sportiva al termine del congedo. Sarà inoltre diritto della calciatrice incinta scegliere come meglio adempiere ad i suoi obblighi contrattuali:

  1. Potrà continuare a svolgere la sua attività sportiva (ad es. giocare o allenarsi) in accordo con lo staff medico, a condizione che lo svolgimento dell’attività sia sicura per la calciatrice. Sarà obbligo della società, infatti, curare la sua salute durante il periodo di maternità;

  2. Nel caso in cui lo svolgimento dell’attività sportiva non sia sicura per la calciatrice incinta, o nel caso in cui sia lei a scegliere di non proseguire con l’attività sportiva, potrà svolgere attività alternative, secondo un piano in accordo con la società.

Nel momento in cui termina il congedo di maternità, la calciatrice dovrà essere reintegrata, con la conseguenza che tornerà a percepire la sua retribuzione per interno. Da ultimo, sarà onere della società fornire delle strutture adeguate alla calciatrice per l’allattamento dopo il suo pieno rientro.


Ulteriore norma di rilievo è rappresentata dall’art. 6, comma 1; quest’ultima individua un particolare meccanismo secondo cui è facoltà delle società tesserare una calciatrice anche al di fuori del periodo di tesseramento ma solo nel caso in cui ciò avvenga al fine della sostituzione temporanea di una calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità oppure al fine di reintegrare una calciatrice al termine del congedo di maternità.


Avv. Maria Luisa Garatti | Dott. Mario Piroli


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