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Pugno duro della FIFA contro i c.d. bridge transfer



Il Comitato Disciplinare FIFA ha sanzionato — con le decisioni nn. FDD-7916, FDD-7917 — l’Angers SCO ed il Paris FC per aver violato le disposizioni contenute nell’art. 5 bis del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (RSTP); tale norma prevede, nello specifico, il divieto per i club ed i calciatori di essere coinvolti nei c.d. bridge transfer (in italiano, trasferimenti-ponte). Un bridge transfer è un trasferimento che ha una funzione intermedia, il quale di solito si articola nel passaggio di un calciatore da un club A ad un club B, ma transitando attraverso un club C, quest’ultimo sarà così formalmente l’acquirente da A ed il cedente a B.


Dietro un’operazione del genere si celano tre principali motivazioni:

1 — Aggirare il divieto della FIFA sulle TPO (Third Party Ownership);

2 — Manovrare operazioni che consentono l’evasione/elusione fiscale;

3 — Abbattere i costi dell’indennità di formazione.

La terza motivazione è, nel caso in analisi, proprio quella che ha spinto il Comitato Disciplinare FIFA a sanzionare i due club francesi. La vicenda processuale trae origine dall’acquisizione da parte del Paris FC del calciatore Kévin Bemanga, militante precedentemente in un club dilettantistico spagnolo. Dopo un mese il calciatore viene ceduto all’Angers SCO. Dalla lettura delle decisioni si evince come attraverso questa operazione i due club francesi ottengano un saldo positivo di 90.000 euro a testa, aggirando a tutti gli effetti il pagamento dell’indennità di formazione; infatti, se il primo contratto da professionista del calciatore fosse stato sottoscritto direttamente con l’Angers SCO, l’ammontare dell’indennità di formazione sarebbe stata di 340.000 euro, invece la stipula del primo contratto col Paris FC fa sì che l’ammontare dell’indennità equivalga a 160.000 euro.


Si tenga conto del fatto che — così come previsto dal comma 2 dell’art. 5 bis dell’RSTP — nei casi sospetti di bridge transfer è prevista l’inversione dell’onere della prova: pertanto, si presume che le parti siano coinvolte in un bridge transfer nel caso in cui i trasferimenti consecutivi dello stesso giocatore vengano perfezionati nell’arco temporale delle 16 settimane. Nel caso de quo, la Commissione Disciplinare FIFA non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le difese presentate dall’Angers SCO, evidenziando come il trasferimento del calciatore in questione non sia avvenuto con lo scopo di giocare un calcio organizzato (“for the purpose of the player playing organised football”), ma per aggirare le norme sull’indennità di formazione.

La Commissione ha pertanto inflitto ai due club francesi una sanzione pecuniaria di 30.000 CHF ed un divieto a tesserare calciatori, a livello nazionale ed internazionale, della durata di 1 intero periodo di trasferimenti.


Dott. Mario Piroli


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