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Recesso del contratto di mandato sportivo e principi della parità delle parti e di buona fede


La Camera Arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport — con lodo arbitrale n. 10 del 30 novembre 2023 — si è pronunciata circa l’ipotesi in cui le parti, in presenza di un contratto di mandato sportivo, prevedano una prestazione accessoria di pagamento “a zero”, consistente nella possibilità di recedere dal contratto senza giusta causa, e se questa possa essere compatibile con i principi generali dell’ordinamento contrattuale di autonomia negoziale, di parità delle parti e di buona fede.


La vicenda processuale trae origine dalla notificazione di un’istanza arbitrale da parte di un agente di calciatori, il quale ha richiesto la condanna della controparte (un calciatore, ndr) a versare un importo non inferiore ad 80.000 Euro in virtù del recesso senza giusta causa del contratto di mandato sportivo stipulato con lo stesso calciatore.


Il Collegio si è dapprima focalizzato sull’inquadramento della clausola di risoluzione e di recesso apposta nel contratto di mandato sportivo, la quale recava la seguente locuzione: “in caso di recesso senza giusta causa del presente mandato le parti stabiliscono il pagamento della somma consensualmente determinata in euro zero”. Orbene, a parere del Collegio, trattandosi di una clausola di risoluzione e/o recesso, questa non può essere ricondotta ad una penale contrattuale, bensì ad una pattuizione accessoria.


Chiarito tale aspetto, occorre — si legge nel lodo — “[…] decidere se la previsione di una prestazione pari allo zero sia o meno conforme alla legge senza dover dichiarare la clausola nulla per alterazione del principio della parità delle parti e di simmetria contrattuale”. Sul punto, convincente giurisprudenza di merito ha chiarito che non vi è squilibrio laddove la clausola sia esposta in favore di tutte le parti del contratto e non a favore solo di una di esse; invero, nella vicenda de qua, la clausola prevede che “in caso di recesso […] le parti stabiliscono […]” senza precisare da parte di quale dei contraenti il recesso sia azionato con ciò favorendo la interpretazione della volontà contrattuale nel senso di prevedere a favore di entrambi i contraenti tale previsione. Pertanto, il recesso è da ritenersi legittimo e conforme ai generali principi dell’ordinamento di autonomia negoziale e di simmetria contrattuale.


Posto che la clausola in questione sia ammissibile, il Collegio ha comunque ritenuto opportuno svolgere una ulteriore valutazione in relazione al recesso attuato dal calciatoretanto repentino, quanto genericamente motivato e per di più in un arco temporale significativamente ravvicinato al nuovo ingaggio” e se questo “in realtà nasconda un intento contrario a buona fede nella esecuzione del contratto medesimo”. Invero, il calciatore aveva receduto dal contratto sulla scorta della seguente motivazione: “per sopraggiunte divergenze circa possibili sviluppi della carriera”. A parere del Collegio deve ritenersi, nel caso in specie, violato il principio di correttezza e buona fede, “il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile” (Cass. Civ., sez. III, 2 aprile 2021, n. 9200). Al lume di ciò, il Collegio ha accolto parzialmente la domanda dell’agente e, contestualmente, condannato il calciatore al pagamento di una somma, in via equitativa, di 30.000 Euro.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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