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Regolamento Agenti FIFA e Regolamento Agenti FIGC: quo vadis?


Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna — con il lodo CAS 2023/O/9370 (PROFAA v. FIFA) (di cui è disponibile il download a fondo pagina) — è, di recente, intervenuto circa i potenziali conflitti e sovrapposizioni tra la normativa FIFA in materia di Agenti di calcio ed il Regolamento Agenti sportivi FIGC.


Si premette, comunque, che la tematica del presente approfondimento è soltanto una di quelle trattate nel lodo; invero, nelle 89 pagine del lodo, il panel del TAS si è occupato di valutare la, complicata, questione attinente alla compatibilità del nuovo Regolamento Agenti di calcio FIFA (c.d. FFAR) con la normativa europea sulla libera concorrenza, con varie normative nazionali (tra cui, oltre quella italiana, quella francese), nonché di statuire se la FIFA abbia, o meno, la competenza di regolamentare la materia degli Agenti a priori.


In estrema sintesi, nel lodo si evidenzia come l’adozione dell’FFAR sia ragionevole e proporzionata in relazione alle falle del preesistente sistema normativa sui trasferimenti dei calciatori. Il collegio arbitrale ha, inoltre, confermato l’autorità della FIFA circa la regolamentazione della materia degli Agenti di calcio.


Ciò premesso, addentratosi nel merito, occorre focalizzarsi sul paragrafo 8 del lodo in parola, rubricato “Whether the FFAR Comply with Italian Law”. In particolare, parte ricorrente (PROFAA, Professional Football Agents Association) ha dedotto l’incompatibilità dell’FFAR con la normativa FIGC in materia di agenti, sostenendo:

  1. L’incompatibilità dell’art. 2, comma 2, dell’FFAR con l’art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti sportivi FIGC;

  2. L’incompatibilità dell’art. 12, comma 8, dell’FFAR con l’art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti sportivi FIGC;

  3. L’incompatibilità del fee cap introdotto dall’FFAR con il Regolamento Agenti sportivi FIGC.


Orbene, in relazione al primo punto, l’art. 2, comma 2, dell’FFAR statuisce quando un accordo di rappresentanza (ossia quell’accordo stipulato tra Agente e cliente) abbia una dimensione internazionale. Si precisa, infatti, che l’FFAR trova applicazione, ex art. 2, comma 1, esclusivamente nei casi di “Representation Agreements with an international dimension; or any conduct connected to an international transfer or international Transaction”. Parte ricorrente sostiene che tale previsione normativa sarebbe incompatibile con quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti sportivi FIGC, il quale dispone l’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro federale per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini “i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive; iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC”. Il collegio arbitrale giudicante ha ritenuto non sussistente tale incompatibilità, per tre principali motivazioni:

  • Richiamando l’art. 24, comma 1, dell’FFAR, il panel ha evidenziato come la FIFA possa riconoscere dei sistemi nazionali finalizzati al rilascio della licenza per svolgere la professione di Agente di calcio, a condizione che tali sistemi stabiliscano dei requisiti di ammissibilità ed impongano il superamento di un esame. In aggiunta — si legge nel lodo — “[…] as FIFA rightly notes, Italy is at a preliminary stage of the legislative process to adopt a new legal framework governing sports agents, and there is nothing to suggest that Italy will not be recognising licenses issued to agents under the FFAR in the future. In fact, Italy had previously recognised the licenses issued by FIFA before the adoption of the “Regulations on Working with Intermediaries” in 2015 as equivalent and therefore registered them in the national registry (Article 12 of the Decree of 24 February 2020)”;

  • In virtù del principio della gerarchia delle fonti, gli artt. 17, comma 1, del Regolamento Agenti sportivi CONI e 1, comma 1, del Regolamento Agenti sportivi FIGC, “[…] opt to follow the rules established by international sports federations in general and by FIFA in particular”. A tal proposito, l’art. 1, comma 1, del Regolamento Agenti sportivi FIGC enuncia espressamente che “Il presente Regolamento, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, […] ed in conformità al Regolamento CONI Agenti Sportivi e ai principi emanati in materia dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), disciplina lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare nell’ambito della FIGC”;

  • L’art. 3, comma 2, dell’FFAR consente, ad ogni modo, alle federazioni sportive nazionali di discostarsi dalle disposizioni contenute nell’FFAR in casi di conflitti con disposizioni obbligatorie più rigorose applicabili all’interno del territorio della federazione sportiva nazionale.

Per tali motivazioni, il panel ha ritenuto non meritevoli le censure sostenute dalla PROFAA.


Con riferimento al punto secondo, parte ricorrente ha, in sintesi, sostenuto che le disposizioni contenute all’interno dell’FFAR circa il divieto di rappresentanza multipla non sono compatibili con quanto disposto dall’art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti sportivi FIGC. Sul punto, una delle principali novità dell’FFAR è rappresentata dal divieto di rappresentanza multipla, sancito dall’art. 12, comma 8, il quale tuttavia, prevede un’eccezione; invero, “a Football Agent may perform Football Agent Services and Other Services for an Individual and an Engaging Entity in the same Transaction, provided that prior explicit written consent is given by both Clients”. La norma italiana dispone, invece, che “Nel caso in cui l’agente sportivo agisca nell’interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata. L’agente sportivo deve indicare, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l’esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione”. In merito a tale punto, il collegio arbitrale — sposando le contro-deduzioni della FIFA — ha ritenuto che seppure siano presenti delle differenze nelle due normative in relazione al conflitto d’interessi, nulla vieta agli Agenti di rispettare ambedue le normative. Le disposizioni italiane, infatti, consentono agli Agenti di esercitare una doppia o tripla rappresentanza, “but do not oblige agents to do so. Pertanto, il rispetto del divieto di rappresentanza multipla ai sensi dell’FFAR non comporta il mancato rispetto delle normativa italiana.


Per quanto concerne il terzo punto, la PROFAA sostiene che, secondo l’ordinamento e la giurisprudenza italiana, “the fees shall be hierarchically i) agreed by the parties, ii) determined by tariffs and customs, and iii) determined by the judge, who decide based on the parameters established by the corresponding Ministry, in accordance with article 9.2 of the Italian Decreto Legge n.1 of 24 January 2012”. Per contro, la FIFA ha evidenziato che l’affermazione della PROFAA “seems flatly contradicted by the indication by the Legislator that there can be rules in relation to the “parameters” for agents fees (Article 8, Legislative Decree No.37/2021)”. Il panel ha ritenuto meritevoli le ragioni della FIFA. In effetti, l’art. 21, comma 8, del Regolamento Agenti sportivi FIGC prevede che i compensi dovuti agli Agenti siano fissati tra le parti in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. L’art. 21, comma 7, lett. a), del Regolamento Agenti sportivi CONI, consente, poi, alle federazioni sportiva nazionali, quali la FIGC, di fissare un tetto su base percentuale e conformarsi all’FFAR. Infine, l’introduzione di un fee cap da parte dell’FFAR, “still allows the parties to negotiate below the cap, and therefore do not undermine the freedom of agents to set their fees recognised under Italian law.


In definitiva, il collegio arbitrale del TAS ha ritenuto compatibile l’FFAR “in general”, con la regolamentazione italiana in materia di Agenti. A parere dello scrivente rimangono, tuttavia, molteplici punti da chiarire. Su tutti, se e in quali termini possano coesistere i due differenti sistemi per l’acquisizione della licenza (con delle modalità d’esame decisamente differenti tra FIFA e FIGC).


Per consultare il lodo integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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