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Riflessioni giuridiche sul caso Messi - Barcellona


Dopo 17 stagioni passate insieme, Lionel Messi vuole separarsi dal Barcellona. Questa, ad oggi, risulta essere l’unica certezza nella vicenda che sta infiammando il calciomercato estivo del 2020. Il calciatore nei giorni scorsi non si è presentato ai test anti-COVID previsti ed ha comunicato al club la sua volontà tramite l’invio di un burofax (strumento per comunicazioni urgenti molto utilizzato in Spagna ed avente valore legale).

All’interno del burofax, sostanzialmente, Messi ha comunicato al club di volersi avvalere della “clausola n. 24” presente nel suo contratto di lavoro, la quale prevede la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto in favore del calciatore. Il Barcellona, tuttavia, sostiene che tale clausola è scaduta, poiché il termine massimo per potersene avvalere è del 10 giugno. D’altro canto, Messi, ritene che la clausola rescissoria fosse ancora in vigore nel momento in cui il club ha ricevuto il burofax.

Anche LaLiga è intervenuta sulla questione, chiarendo, con un comunicato che “Il contratto è attualmente in vigore e prevede una “clausola rescissoria” applicabile al caso in cui Lionel Andrés Messi decida di sollecitare la risoluzione anticipata unilaterale del contratto, eseguita ai sensi dell’articolo 16 del regio decreto 1006/1985, del 26 giugno, con il quale si regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti;

In conformità con le normative applicabili, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, LaLiga non rilascerà il visto per l’allontanamento del giocatore dalla federazione se non avrà precedentemente versato l’importo di tale clausola”.


Fatta tale ricostruzione della vicenda, da un punto di vista giuridico la questione risulta essere di non semplice trattazione. Normative alla mano, occorre anzitutto soffermarsi sulla disciplina che regolamenta il rapporto di lavoro sportivo professionistico in Spagna, ovverosia il Regio Decreto 1006/1985, del 26 giugno. In particolare, nel caso in specie, è necessario citare il comma 1 dell’articolo 16, il quale prevede che “La risoluzione del contratto per volontà dell’atleta professionista, senza causa imputabile alla Società, darà a quest’ultima diritto, ad un risarcimento che, in mancanza di accordo tra le parti, sarà stabilità dalla giurisdizione del tribunale del lavoro in base alle circostanze di carattere sportivo, ai danni arrecati all’ente, ai motivi della rottura ed altri elementi che il giudice ritiene rilevanti. Nel caso in cui l’atleta, entro un anno dalla data di recesso, svolga la propria attività con un’altra società o ente sportivo, essa sarà responsabile in via sussidiaria del pagamento delle obbligazioni pecuniarie indicate”.

Da tale disposizione emerge quindi che se la clausola - come sostiene il club - non è più valida, il Barcellona, nel caso in cui Messi decidesse di risolvere unilateralmente il contratto potrà rivolgersi al Tribunale del Lavoro spagnolo, il quale definirà il quantum del risarcimento sulla base dei criteri sopra descritti. Proseguendo su tale (ipotetica) linea, non vi è dubbio che il Tribunale del Lavoro spagnolo sia competente a definire il risarcimento, ma, una problematica sorgerebbe su chi sarebbe condannato a pagare; infatti, il sopracitato articolo 16 comma 1, stabilisce che il calciatore è responsabile ed il nuovo club sarà responsabile in via sussidiaria, tuttavia il Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, nel comma 2 dell’articolo 17, al contrario di quanto previsto dalla normativa nazionale spagnola stabilisce che “… nel caso in cui un professionista debba corrispondere l’indennità, egli ne risponderà in solido con la nuova società …”. La questione diverrebbe ancor più complessa nel (probabilissimo) caso in cui il nuovo club fosse straniero e non soggetto alla giurisdizione spagnola.


Di ulteriore interesse è la questione relativa alla competenza giurisdizionale della FIFA sulla vicenda. L’articolo 22 del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori prevede espressamente “… il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro”. In ogni caso, la FIFA (in particolare il Players’ Status Committee), in caso di trasferimento internazionale, avrebbe competenza a decidere se rilasciare o meno l’ITC (International Transfer Certificate) provvisorio a seguito del diniego da parte della Federazione Nazionale Spagnola, in base a quanto stabilito dal punto a) del sopracitato articolo 22. L’eventuale rilascio dell’ITC provvisorio da parte della FIFA permetterebbe a Messi di tesserarsi presso un nuovo club, a prescindere da quanto verrà stabilito dal Tribunale del Lavoro spagnolo.

Infine, sorgono ulteriori riflessioni in merito all’estensione contrattuale causa COVID. Tale estensione contrattuale potrebbe comportare una conseguente estensione anche della “clausola n. 24 presente nel contratto di lavoro di Messi. Tuttavia, a parere dello scrivente, tale ipotesi non risulta essere condivisibile; è pur vero che causa COVID vi è stata una estensione contrattuale, ma, in virtù di raccomandazioni FIFA (FIFA COVID-19 Football Regulatory Issues) stipulate su base negoziale individuale e non collettiva. D’altronde la ratio del documento emanato dalla FIFA fu proprio quella di fornire delle soluzioni tramite raccomandazioni e linee guide, in virtù della criticità del periodo.

Dott. Mario Piroli

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Tag: messi inter, messi Juventus, messi calciomercato, messi clausola contratto, clausola rescissoria, Fifa, regolamento Fifa, lavoro sportivo.

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