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Riforma dello Sport: le novità in materia di lavoro sportivo


Il 1° luglio del 2023 è, definitivamente, entrata in vigore la Riforma dello Sport, prevedendo molteplici novità in materia di lavoro sportivo. In particolare, il decreto legislativo n. 36/2021 ha da un lato ri-definito le modalità di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo sotto forma di lavoro subordinato, autonomo, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa; dall’altro lato ha fornito le indicazioni per la gestione dell’attività di volontariato. Obiettivo del presente approfondimento è quello di fornire una panoramica generale sulle più rilevanti novità del sopracitato decreto.


  • Il lavoratore sportivo

L’art. 25 del decreto legislativo n. 36/2021 statuisce che è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività verso un corrispettivo, in favore di un soggetto facente parte l’ordinamento sportivo. E’, inoltre, un lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva — sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti —, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale; anche in tal caso, non rileva la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico.


Tale previsione normativa, rispetto al precedente assetto contenuto nella Legge n. 91/1981 — rubricata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” — , si distingue per 2 principali aspetti:

  1. Il legislatore non ha individuato dei limiti soggettivi circa il campo di applicazione della nuova normativa, al contrario di quanto era previsto dall’art. 2 della Legge n. 91/1981;

  2. Il legislatore non ha imposto una forma contrattuale vincolata, bensì ha optato per un rinvio alle generali classi previste dal diritto del lavoro ordinario.

  • L’attività di volontariato


Ai sensi dell’art. 29 del decreto in esame, gli enti sportivi possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizioni il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ma esclusivamente con finalità amatoriali. Tale attività di volontariato può comprendere lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.


Pur nella gratuità, ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, senza che, i rimborsi in questione, concorrano a formare il reddito del percipiente.


Infine, occorre precisare che l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.


  • L’apprendistato sportivo


Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021, prevede che le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45 del medesimo decreto legislativo.


  • Il rapporto di lavoro nel settore professionistico


Prima di entrare nel merito della disciplina del rapporto di lavoro nel settore professionistico, occorre chiarire la distinzione tra i 2 settori, ossia quello professionistico e quello dilettantistico. A tal proposito giova richiamare l’art. 38 del decreto legislativo n. 36/2021 il quale prevede che il settore del professionismo è composto da società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative — fermo restando che la qualificazione del settore professionistico rimane di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate —, mentre il settore del dilettantismo comprende le associazioni sportive e le società che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. Nel dilettantismo vi rientrano anche gli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.


Chiarito ciò, il comma 2 dell’art. 27 del decreto in esame evidenzia che nel settore professionistico, il rapporto di lavoro sportivo — che si costituisce mediante assunzione diretta — prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. I principali elementi del contratto in questione — ove alcuni sono stati mutuati dalla Legge n. 91/1981 — sono i seguenti:

  1. E’ richiesta la forma scritta a pena di nullità;

  2. Il contratto deve essere stipulato secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

  3. La durata massima è di 5 anni;

  4. E’ possibile cedere il contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva;

  5. Può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati;

  6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni;

  7. Deve essere contrattualmente prevista una clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nel momento della stipula, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 27, ai fini dell’efficacia del contratto, quest’ultimo deve essere depositato — da parte della società sportiva — in un termine di 7 giorni presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione.


Il rapporto di lavoro professionistico può, tuttavia, essere considerato autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. L'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

  2. Lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

  3. La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.


  • Il rapporto di lavoro nel settore dilettantistico


Per quanto concerne il settore dilettantistico, l’art. 28 del decreto de quo sancisce che il lavoro sportivo prestato in tale settore si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

  2. Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.


La stessa norma prevede poi che le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinatarie delle prestazioni sportive, sono tenute a comunare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e, pertanto, deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi delle comunicazioni al centro per l’impiego, nonché resa disponibile a INPS ed INAIL in tempo reale. Il mancato adempimento delle comunicazioni in questione, comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. Tuttavia, non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali. Sul punto, è bene precisare che i compensi di lavoro nel settore del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di Euro 15.000,00; qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi tale limite, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente i 15.000,00 Euro.


In caso di necessità di chiarimenti o dubbi sulla materia in questione, il nostro team legale è a completa disposizione. E’ possibile contattarci visitando la sezione CONTATTI (CLICK), oppure scrivendo a: sportslex@libero.it


Dott. Mario Piroli


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