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Risoluzione contrattuale con e senza giusta causa sportiva nel calcio

Aggiornamento: 13 nov 2020


Stabilità contrattuale e risoluzione del contratto per giusta causa sportiva - Il Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori (d’ora in avanti Regolamento FIFA) prevede, all’art. 13 del capo IV, il principio cardine che regola il rapporto contrattuale tra calciatori professionisti e club. Il suddetto art. sancisce, infatti, che il contratto fra un calciatore professionista ed un club può cessare solo alla sua naturale scadenza o previo reciproco accordo tra le parti. Il successivo art. 14, però, specifica che ambedue le parti possono risolvere un contratto - senza incorrere in sanzioni pecuniarie o sportive - ove sussista una giusta causa. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per giusta causa sportiva da parte del calciatore, l’art. 15 del sopracitato Regolamento, prevede la facoltà di risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza quando “un professionista affermato, nel corso di una stagione agonistica abbia disputato meno del 10% delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza”. L’interpretazione di “professionista affermato” risulta non di semplice comprensione, tuttavia, la FIFA specifica che nella valutazione di casi di questo genere “verrà presa in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore”. Inoltre, “la sussistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso”. L’eventualità di una risoluzione contrattuale per giusta causa sportiva esclude l’applicazione di sanzioni sportive al calciatore, ma potrebbe costituire il pagamento di un’indennità pecuniaria a favore del club. Va infine specificato che la risoluzione per giusta causa sportiva non può avvenire nel corso della stagione sportiva, ma solo al termine di quest’ultima e nei 15 giorni successivi all’ultima gara ufficiale della stagione per il club presso la quale il calciatore è tesserato.


La risoluzione unilaterale del contratto da parte del calciatore o del club senza giusta causa - Va anzitutto premesso - prima di entrare nel merito delle conseguenze della risoluzione senza giusta causa sportiva per calciatori e club - che l’art. 16 del Regolamento FIFA prevede l’impossibilità della risoluzione unilaterale del contratto nel corso di una stagione sportiva. Fatta tale premessa, il successivo art. 17 prevede l’imposizione di un’indennità pecuniaria, in capo alla parte inadempiente, nel caso in cui vi sia una risoluzione contrattuale senza giusta causa. Tale indennità deve essere calcolata tenendo conto di criteri oggettivi indicati dalla FIFA, quali: a) la remunerazione e altri benefici dovuti al calciatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto; b) la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di 5 anni; c) le eventuali commissioni e/o rimborsi e/o oneri versati dal precedente club (ammortizzati nel corso della durata del contratto); d) se la risoluzione avviene durante il c.d. “periodo protetto”. Va inoltre indicato come l’indennità pecuniaria non possa essere ceduta a terzi e possa essere prevista nel contratto, o ancora stabilita fra le parti al momento della stipulazione del contratto. Arrivati a questo punto dell’approfondimento, è doverosa una parentesi sul c.d. “periodo protetto”. Il “protected period” è un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di ciò che comincia per primo, che segue l’entrata in vigore di un contratto stipulato prima del 28esimo compleanno del calciatore professionista; oppure, un periodo di due stagioni intere o di due anni, sempre a seconda ci ciò che comincia per primo, che segue l’entrata in vigore di un contratto stipulato dopo il 28esimo compleanno del calciatore professionista. Il rinnovo del contratto fa partire un nuovo “periodo protetto”. In altri termini, il periodo protetto è di 3 anni quando il calciatore ha meno di 28 anni, invece, di 2 anni quando il calciatore ha più di 28 anni. Nel caso in cui un calciatore rescinda il contratto unilateralmente durante il periodo protetto, oltre all’obbligo di corrispondere un’indennità pecuniaria in favore del club, è prevista l’applicazione di sanzioni sportive a sue carico, così come previsto dal 3° comma dell’art. 17 del Regolamento FIFA. Tali sanzioni sportive si concretizzano nel divieto di partecipazioni a incontri ufficiali per 4 mesi, o anche 6 mesi in caso di circostanze aggravanti. Esse decoreranno dall’inizio della stagione sportiva successiva presso il nuovo club. Al contrario, la rescissione unilaterale del contratto da parte del calciatore al di fuori del periodo protetto non comporta l’applicazione di sanzioni sportive, tuttavia, possono essere imposte misure disciplinari in caso di mancata comunicazione di recesso entro 15 giorni dall’ultima partita ufficiale della stagione disputata dal club presso la quale il calciatore è tesserato. Per quanto concerne i club, invece, oltre all’obbligo di corrispondere un’indennità pecuniaria in favore del calciatore, il comma 4 dell’art. 17, prevede la possibilità di imporre delle sanzioni sportive in casi di violazione contrattuale o nel caso in cui il club agisca “in maniera da indurre alla violazione contrattuale durante il periodo protetto”. E’ importante specificare come sia ritenuto che, a meno che non sia stabilito il contrario, qualsiasi club che tesseri un professionista, che abbia rescisso il suo contratto senza giusta causa, abbia indotto tale professionista a commettere una violazione. Le sanzioni sportive applicabili ai club si concretizzano nel divieto di tesserare qualsiasi nuovo calciatore, sia a livello nazionale che internazionale, per una durata pari a due periodi di tesseramento (due finestre di mercato).

Dott. Mario Piroli

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