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Sanzione ridotta se le condotte antisportive sono ascrivibili ad un unico comportamento continuato


La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC — con decisione n. 98/2022-2023 — ha evidenziato che le condotte di un tesserato, seppur gravemente antisportive, realizzate in un contesto causale e temporale sostanzialmente unitario e, dunque, ascrivibili ad un unico comportamento continuato, siano da ritenersi di minor disvalore complessivo, inducendo così ad una riduzione della sanzione.


La vicenda processuale trae origine dall’irrogazione di una squalifica — da parte del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND — di 5 giornate effettive di gara ad un calciatore di minore età. La decisione del giudice di prime cure viene impugnata dai genitori del calciatore i quali hanno sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportive rispetto al comportamento posto in essere dal calciatore, chiedendo la riduzione a 3 giornate o nella misura ritenuta più congrua.


In particolare, dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS, risultava che “Il calciatore in questione, a gioco fermo, nei pressi della linea laterale e a ridosso della recinzione del terreno di gioco, tratteneva e spingeva un calciatore avversario verso tale recinzione. Il calciatore espulso ritardava l'uscita dal terreno di gioco, poiché tentava di affrontare due volte i calciatori avversari e veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Giunto davanti agli spogliatoi colpiva con calci le porte e si avvicinava alla recinzione per inveire contro la tifoseria ospite”.


Le sopraesposte risultanze smentiscono la versione dei reclamanti, i quali esponevano una difforme ricostruzione della condotta addebitata al calciatore loro figlio. Tuttavia, la Corte — nell’accogliere parzialmente il reclamo — ha ritenuto che i fatti emersi e repertati, seppur censurabili, poiché integranti una condotta gravemente antisportiva, aggravata dai fatti successivamente posti in essere, “siano stati comunque realizzati in un contesto causale e temporale sostanzialmente unitario e siano, quindi, ascrivibili a un unico comportamento continuato (cfr., in relazione alla continuazione, inter alia, C.S.A., SS.UU., 6 novembre 2018, CU n. 47/CSA; Sez. II, 9 novembre 2019, n. 82)”. Al lume di ciò, la condotta addebitata al calciatore costituisce una oggettiva continuazione dell’originario comportamento. Di qui il minore disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata, che induce a ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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