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Il sindacato di costituzionalità innanzi alla giustizia sportiva

Aggiornamento: 18 feb 2022


La Corte Federale di Appello della FIGC — con decisione n. 0028/2021-2022 — ha ribadito il principio secondo cui le questioni di legittimità costituzionale non possono avere accesso nel giudizio sportivo.

Nella vicenda processuale in questione, la Corte si è pronunciata negativamente sul reclamo proposto da una società calcistica avverso lo svincolo d’autorità dei propri tesserati ex art. 110 NOIF ed ha, inoltre, dichiarato l’inammissibilità dei motivi di diritto con cui la ricorrente esponeva la contrarietà di tale provvedimento rispetto agli artt. 3, 25 comma 2 della Costituzione e, per correlazione, dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo, corrispondente agli artt. 14 e 1 Protocollo 12 CEDU ed all’art. 49, comma 3 della Carta Fondamentale dei diritti della UE.

Come ben noto, i privati che lamentino violazioni di precetti costituzionali possono adire la Corte Costituzionale soltanto in via incidentale, attraverso il giudizio di costituzionalità. Tale giudizio è promosso da un giudice che, su richiesta delle parti e, tramite un apposito atto, chiede alla Corte Costituzionale di vagliare la legittimità costituzionale di una norma di legge di cui deve fare necessaria applicazione per risolvere una controversia.

Sul punto — si legge nella decisione de quo — la Corte Federale di Appello della FIGC ha richiamato un principio già sancito nella decisione n. 0062/2020-2021; principio con cui si stabilisce che la Corte Federale “non può qualificarsi come autorità giurisdizionale, poiché le sue decisioni sono riferite al contesto dell’ordinamento sportivo, ferma restando la loro impugnabilità dinanzi all’Autorità giurisdizionale statale, là dove previsto … Non è dubitabile che, nell’attuale contesto, la posizione strutturale degli organi di giustizia sportiva sia caratterizzata dai requisiti della terzietà e della imparzialità, ma tale carattere riguarda la sola dimensione dell’ordinamento sportivo, poiché, altrimenti, tali organi dovrebbero qualificarsi come nuovi giudici speciali, istituiti in violazione dell’art. 102 della Costituzione”.

Considerazioni analoghe vengono effettuate dalla Corte in riferimento alle ipotesi in cui la parte eccepisca la violazione delle norme comunitarie, stabilendo che allo stesso modo non sono ammissibili “le questioni riferite alla violazione delle norme della CEDU, che postulano un giudizio diretto e non di ordine incidentale”.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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