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Società di Agenti sportivi: le condizioni per l’operatività

Aggiornamento: 31 ago 2021


Lo svolgimento dell’attività di Agente sportivo — ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi (d’ora in poi Regolamento) — può essere organizzata anche attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali.


Oltre al rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa civilistica in materia societaria, una società di Agenti sportivi è subordinata, ai fini dell’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi, a diverse condizioni previste dal comma 2 dell’art. 19 del Regolamento. Sul punto, è anzitutto necessario osservare come alle società di Agenti sportivi sia riservato un particolare elenco del Registro, definito come un “elenco delle società di cui almeno il socio e legale rappresentate sia Agente sportivo, con l’indicazione dei soli soci Agenti sportivi, le quali organizzazione l’attività in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento”. All’interno di tale elenco, sarà indicato se l’attività è svolta attraverso una società di persone o di capitali e saranno inoltre presenti, ex comma 2, art. 3 del Regolamento, “nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società”.


Detto ciò, i requisiti indicati del Regolamento per l’organizzazione dell’attività di Agente sportivo in forma societaria sono i seguenti:

  1. L’oggetto sociale della società deve essere quello indicato dal comma 2 dell’art. 1 del Regolamento, ovverosia il mettere in relazione due o più soggetti ai fini “della costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica” e “del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica”, oltre ad eventuali attività connesse e/o strumentali;

  2. La maggioranza assoluta del capitale sociale della società deve essere posseduto in maniera diretta dai soci Agenti sportivi, regolarmente iscritti nel Registro, presso la sezione Agenti sportivi o Agenti sportivi stabiliti. Con riferimento a questo requisito, il CONI, sul proprio sito istituzionale, ha chiarito, mediante delle FAQ, che ai fini del possesso di tale requisito “non è sufficiente che il capitale sociale della società sia posseduto da una fiduciaria la cui maggioranza sia detenuta da un Agente sportivo”;

  3. La rappresentanza ed i poteri di gestione della società devono essere conferiti ad Agenti sportivi abilitati a svolgere la professione in conformità a quanto previsto dal Regolamento e regolarmente iscritti nel Registro nazionale alle sezioni riservate agli Agenti sportivi o Agenti sportivi stabiliti;

  4. Ad eventuali altri soggetti, non iscritti al Registro nazionale, non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi. Tali soggetti non possono, in ogni caso, svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell’Agente sportivo;

  5. I soci Agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.


Oltre a tali requisiti — sulla base di quanto indicato dalle già citate FAQ sul sito istituzionale del CONI — è vietato iscriverenell’elenco delle società costituite dagli Agenti Sportivi società con azioni al portatore non essendo possibile verificare l’effettiva e perdurante sussistenza del requisito della maggioranza assoluta del capitale sociale in capo ai soci Agenti sportivi”.

In aggiunta, al momento della richiesta di iscrizione presso il Registro nazionale, unitamente alla domanda, il legale rappresentante della società dovrà depositare una visura camerale aggiornata a 30 giorni della società stessa o, in caso di società di diritto straniero, una documentazione equipollente.


E’ bene inoltre specificare, con riferimento ai soci non Agenti sportivi, quanto dispone il comma 4 del sopracitato art. 19: “I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un contratto di lavoro da dipendente o di un accordo di collaborazione occasionale”. Tuttavia, si tenga conto del fatto che la norma esclude coloro che sono autorizzati ex lege (avvocati) a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo.

Concludendo, certo è che, la ratio, della vigente disciplina delle società di Agenti sportivi mira a riservare (giustamente) l’ambito operativo della professione ai soli soggetti abilitati, garantendo così i dovuti requisiti di competenza tecnica.


Dott. Mario Piroli


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