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Svolgimento della funzione di Giudice Federale: necessario il tesseramento?


La quarta sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI — con la decisione n. 44 del 2020 — si è espressa in merito all’eventuale sussistenza dell’obbligo del tesseramento dei Giudici Federali nello svolgimento della loro funzione. Nella vicenda in questione, il ricorrente — tesserato della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) — deduceva “la nullità ovvero l’inesistenza delle decisioni … avendo appreso che diversi giudici di appello non erano in regola, al momento della decisione, con il tesseramento federale”. Sosteneva inoltre il ricorrente che la Corte d’Appello Federale FCI, avrebbe erroneamente affermato che “l’imparzialità del giudice federale non è compatibile con qualsiasi tesseramento, che ostacolerebbe la terzietà del giudicante, che in tal modo apparterebbe alla Federazione non potrebbe essere super partes”.

La necessità del tesseramento sarebbe dimostrata, secondo il ricorrente, in primo luogo dal fatto che “molti giudici federali si sono tesserati successivamente alla propria elezione …” ed in secondo luogo l’obbligo del tesseramento sarebbe dimostrato “dal programma di tesseramento federale, che nell’apposita casella “Cat.” (Categoria) prevede la sigla “GS” (Giustizia Sportiva) …" nonché dall’erogazione di rimborsi spese, da parte della Federazione Ciclistica, in favore dei giudici federali.

Di converso, la FCI, ha escluso la sussistenza dell’obbligo di tesseramento per i giudici federali ex art. 4 dello Statuto Federale FCI, il quale non contempla i giudici fra le varie categorie di tesserati.


Il Collegio è stato quindi chiamato a stabilire se, alla luce delle norme federali o dei principi vigenti nell’ambito dell’ordinamento sportivo, lo svolgimento delle funzioni di giudice sportivo (e federale) presupponga o meno il tesseramento. La risposta a tale quesito è negativa — si legge nella decisione — “sul piano generale lo svolgimento della funzione di giudice non presuppone necessariamente lo stabile inserimento nell’organizzazione del soggetto giuridico per conto del quale la funzione stessa è svolta. Senza voler proporre alcuno specifico parallelismo con il tesseramento, potrebbero essere di esempio i molteplici casi in cui l’ordinamento statale demanda a giudici onorari di esercitare la funzione giurisdizionale …”. In altri termini, quindi, non è necessario che il giudice sia stabilmente inserito nell’organizzazione in funzione della quale deve svolgere il suo compito.

Per quanto concerne le altre argomentazioni del ricorrente, il Collegio rileva che esse risultano essere irrilevanti; “non può certamente considerarsi elemento rilevante il fatto che nel modello di accettazione dell’incarico vi sia l’indicazione del tesseramento … ugualmente irrilevante il fatto che siano previsti dei rimborsi. Non v’è, infatti, alcun nesso tra il diritto al rimborso delle spese e il tesseramento, giacché tale diritto spetta a chiunque svolga un’attività per conto di un altro soggetto, indipendentemente dal fatto che sia o meno inserito stabilmente nell’organizzazione o ne sia dipendente”.

Elemento rilevante, invece, risulta essere (come sostenuto dalla parte resistente) l’art. 4 dello Statuto Federale FCI, perché esso non contempla i giudici della Federazione tra le varie categorie di tesserati. Ciò implica che i giudici, anche se eventualmente tesserati, lo saranno ad altro titolo, ma non in quanto tali, infatti, “non può essere certamente impedito di tesserarsi, nel caso, ad esempio, che un giudice sia un cicloamatore”.


Dott. Mario Piroli

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Tag: giudici sportivi, giudice federale sportivo, codice giustizia sportiva, collegio di garanzia coni giudizi, federazione ciclistica italiana.

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