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Tesseramento e titolarità di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale

Il Collegio di Garanzia dello Sport — con decisione n. 9/2021 — è intervenuto sulla titolarità di una situazione giuridicamente protetta all’interno dell’ordinamento federale.
La vicenda processuale trae origine dall’irrogazione — da parte del Giudice Sportivo Territoriale — a carico della ricorrente (d’ora in avanti Società) di sanzioni amministrative “… disposte dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17/12/2014 …” nonché della squalifica del calciatore M.C. a causa di un comportamento violento nei confronti di un altro calciatore e del direttore di gara.
Avverso questa decisione, la Società ha presentato reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Lazio, la quale ha parzialmente accolto il reclamo proposto, riducendo la squalifica del calciatore ma confermando l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico della Società.
La Società ha dunque adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo “l’annullamento della decisione impugnata e delle relative sanzioni” e di “annullare la sanzione della squalifica … inflitta al calciatore M.C.”; in via subordinata, di “ridurre la squalifica facendo il più largo uso del potere riduttivo”.
Non ci si soffermerà ora sul merito della controversia, ma piuttosto ci si soffermerà su quanto ha evidenziato il Collegio con riferimento all’eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dalla FIGC. La Federazione, ha sostenuto, infatti, che siccome alla data di presentazione dell’atto introduttivo del procedimento il rapporto di tesseramento tra la Società ricorrente ed il calciatore M.C. era venuto meno, “la Società avrebbe agito facendo valere un interesse altrui e in assenza di una propria posizione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale”, con conseguente sua carenza di legittimazione ad agire. Sul punto va citato l’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, il quale afferma che “L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”. Il Collegio ha chiarito che, nonostante non vi sia più alcun rapporto tra il calciatore squalificato e la Società, quest’ultima è ancora sanzionata dalle misure amministrative inflitte ad essa. Tali misura amministrative — si legge nella decisione — “non sono altro che delle sanzioni pecuniarie che vengono inflitte alle società i cui tesserati incorrono, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara … nelle sanzioni definitive riportate nel relativo comunicato, tra le quali anche quella inflitta al calciatore M.C.”. Per tale ragione, dunque, anche se il calciatore non è più tesserato presso la Società ricorrente, quest’ultima “nel domandare l’annullamento della squalifica del (suo ex) calciatore, ha comunque perseguito un proprio interesse, consistente, per l’appunto, nell’annullamento della sanzione pecuniaria inflittale”. Il Collegio ha altresì evidenziato come la Società possa essere ritenuta titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale (ex art. 6, c. 2, CGS CONI) e, in quanto tale, legittimata ad impugnare la delibera oggetto di causa.
Dott. Mario Piroli
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