Sports Lex
Violazione dei principi del contraddittorio e parità delle parti nel procedimento sportivo

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI — con decisione n. 27/2021 — si è pronunciato in merito al necessario rispetto, nel procedimento sportivo, dei principi del contraddittorio e della disponibilità delle prove.
Nella vicenda processuale de quo la ricorrente (un team di Rally) chiedeva l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport; con quest’ultima era stato attribuito ad un suo pilota un tempo imposto forfettario sull’ultima prova speciale di una gara, in ragion del fatto che, a parere dei giudici di merito, il pilota ha posto in essere “azioni idonee ad alterare il risultato sportivo, ponendo sul percorso di gara, in coincidenza con il passaggio della vettura ... corpi estranei che ragionevolmente hanno determinato la foratura dello pneumatico”, aggiungendo inoltre che “all’esito di una analitica e puntuale valutazione del filmato di gara ed in particolare del passaggio della vettura del reclamante nella porzione di tracciato nella quale quest’ultimo afferma di esser stato vittima della condotta antisportiva, che avrebbe comportato la foratura dello pneumatico sinistro e la conseguente uscita di strada”.
A tal proposito, la ricorrente ha lamentato la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, commi 1 e 2, e 6, comma 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva ACI, in relazione all’art. 23, comma 4, del medesimo Regolamento, per avere la Corte Sportiva ACI-Sport negato alla ricorrente il diritto ad ottenere copia dei documenti su cui si è fondata la decisione impugnata (conosciuti, invece, dalla Procura Federale), nonché il relativo diritto a prova contraria, violando così i principi del contraddittorio e della parità delle parti. La ricorrente sostiene inoltre che i principi sopra richiamati risultano violati dalla Corte in virtù del fatto che la decisione è stata assunta all’esito dell’esame del “filmato di gara”, sconosciuto alla ricorrente e sul quale quest’ultima non è stata messa in condizione di contraddire.
Il Collegio di Garanzia ha ritenuto fondate le valutazioni sopra esposte della ricorrente, annullando con rinvio la decisione impugnata. Anzitutto — si legge nella decisione — “L’art. 2 del Regolamento della Giustizia Sportiva ACI, al comma 2, garantisce il principio della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo ed al successivo comma 6 fa espresso rinvio alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva. Quanto, poi, nello specifico, al procedimento dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, l’art. 23 dello stesso Codice, al comma 4, stabilisce in maniera perentoria che gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui si fonda la pronuncia impugnata dinanzi alla Corte stessa”. Nel caso in specie, la decisione impugnata si fonda su un elemento di prova (il filmato di gara), acquisito non si sa bene come e visionato esclusivamente dalla sola Corte, il tutto, dunque, in chiaro dispregio del principio del contraddittorio e del suo corollario principio ex art. 115 c.p.c. sulla disponibilità delle prove. D’altronde, così come affermato dalla giurisprudenza, si ha violazione del principio del contraddittorio “quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria...” (Cass. Civ., sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201). Il Collegio evidenzia poi come la Corte Sportiva d’Appello, con il mancato accoglimento, o meglio con l’omessa pronuncia sulla richiesta di acquisizione di copia della documentazione posta a fondamento della decisione impugnata dinanzi alla Corte, ha palesemente violato la disposizione processuale di cui al comma 4 dell’art. 23 del Regolamento della Giustizia Sportiva dell’ACI — la quale non rimette alla valutazione della Corte l’apprezzamento circa la meritevolezza o meno della richiesta di accesso —, compromettendo in maniera evidente il diritto di difesa.
Dott. Mario Piroli
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