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Arricchimento senza giusta causa ed elusione della normativa FIFA sul contributo di solidarietà

Aggiornamento: 21 feb


Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sez. vertenze economiche — con decisione n. 12 del 21 settembre 2023 — si è espresso su una questione concernente il contributo di solidarietà FIFA, disciplinato dall’art. 21 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (c.d. RSTP). Giova premettere che l’appena citata norma prevede che se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, corrisposto alla società precedente deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà alla/alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore ad un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la /le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età. Secondo il collegio giudicante la ratio di tale istituto risiede nell’esigenza “[…]  di premiare, su scala internazionale, le squadre capaci di investire sul settore giovanile e lavorare sulla formazione dei giovani talenti, tant’è che il relativo contributo viene riconosciuto in favore delle società che hanno contribuito all’educazione ed alla crescita di un calciatore se questo viene trasferito, prima della scadenza del contratto, ad altra società”.


Ciò chiarito, la vicenda processuale scaturisce dal trasferimento di un calciatore dalla società UC Sampdoria alla società Torino FC SpA; a seguito di tale trasferimento, la società polacca KKS Lech Poznan SA, avendo tesserato il calciatore dal 12esimo al 22esimo anno di età, ha maturato il diritto al contributo di solidarietà ex art. 21 RSTP. Motivo del contendere è se la società Torino FC SpA — la quale aveva corrisposto alla società polacca il contributo di solidarietà, tra l’altro a seguito di un contenzioso che vedeva coinvolte la Camera di risoluzione delle controversie FIFA ed il TAS — possa pretendere nei confronti della UC Sampdoria la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di contributo di solidarietà. A parere del collegio — si legge nella decisione — “[…] è impensabile che le due società professionistiche non abbiano, in sede di trattativa per la cessione del calciatore proveniente da Federazione straniera, considerato l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà, sta di fatto che il contratto di cessione stipulato il 26 agosto 2020 nulla specifica sul punto contenendo esclusivamente l’indicazione dell’”Importo globale dell’operazione” pari ad euro 7.500.000,00 (spalmato in tre stagioni sportive), nonché una serie di premi al verificarsi di determinate condizioni. In mancanza di diversa previsione contrattuale, il riferimento “all’Importo globale dell’operazione” deve intendersi come corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore (nella specie integralmente incassato dalla società cedente, in uno con i premi sempre concordati contrattualmente e via via maturati), di talché, in applicazione della normativa FIFA, su tale prezzo andava effettuata la detrazione del Contributo di Solidarietà, nel caso di specie vantato dal club polacco. Tale detrazione, però, non è stata operata all’atto della corresponsione – non contestata- delle varie tranches di pagamento dell’importo globale dell’operazione, ragione per la quale, avendo nel contempo la società Torino FC Spa onorato l’obbligo di pagamento del Contributo di Solidarietà in favore della società KKS Lech Poznan SA, va da sé che la società cessionaria ha maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo”.


A sostegno di quanto asserito, il collegio — nell’accogliere il ricorso presentato dalla società Torino FC SpA — evidenzia che “[…] se così non fosse, si verrebbe di fatto a consentire un evidente ingiustificato arricchimento da parte della società cedente attraverso l’elusione del dettato della normativa FIFA che, come detto, prevede che il Contributo di Solidarietà, introdotto per premiare le società che coltivano la formazione dei calciatori, vada di fatto a gravare sulle società che attraverso la cessione dei calciatori possano conseguire un utile economico frutto anche della formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera. Non riconoscendo, infatti, la richiesta restituzione, si verrebbe nella specie ad avallare un evidente vantaggio di natura patrimoniale che la UC Sampdoria Spa ha di fatto conseguito a danno della Torino FC Spa, senza che la prima abbia titolo ad ottenerlo a spese della seconda in virtù di un negozio giuridico o di altra fonte di obbligazione. L’inesistenza della causa debendi (unitamente all’avvenuto pagamento ed al collegamento causale) è stata puntualmente comprovata dalla società ricorrente, di talché ricorrono i presupposti della ripetizione dell’indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 c.c. trattandosi, all’evidenza, della restituzione di una prestazione non dovuta”.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI. 


Dott. Mario Piroli


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