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Perentori i termini dinanzi la FIFA Clearing House

Il Tribunale Arbitrale dello Sport — con il lodo 2023/A/9682 — ha operato delle rilevanti ed interessanti considerazioni circa la disciplina del funzionamento della FIFA Clearing House (per un approfondimento sulla Clearing House si veda: Obiettivi e funzionamento della FIFA Clearing House), con particolare riferimento ai termini del nuovo processo finalizzato alla distribuzione dei premi di formazione ai club.


Un primo elemento che emerge dalla lettura del lodo concerne l’evidenziare che, a parere dell’arbitro unico del TAS, numerose disposizioni del Regolamento della FIFA Clearing House “[…] leaves many questions unanswered”, causando un’incertezza che è contraria agli obiettivi che hanno condotto all’instaurazione della Clearing House. L’incertezza in parola si evince soprattutto in relazione ai termini previsti per lo svolgimento del processo per la distribuzione dei premi; l’art. 9.2 del supra citato Regolamento, statuisce quanto segue “The EPP review process shall last ten (10) days. The FIFA general secretariat may, at its discretion, exceptionally extend its duration”.


La quaestio iuris è se il Segretariato Generale della FIFA possa, in maniera discrezionale, estendere eccezionalmente il suddetto termine, permettendo ad eventuali club e Federazioni sportive nazionali (negligenti) di prendere parte al processo di revisione del Passaporto Elettronico del Calciatore (c.d. EPP). Secondo l’arbitro unico, i termini indicati dal Regolamento della FIFA Clearing House sono da ritenersi perentori e, pertanto, le parti negligenti non potranno esercitare i loro diritti dopo la scadenza del termine di dieci giorni. Una diversa interpretazione, peraltro, potrebbe generare una ingiustificata incertezza circa l’affidabilità del processo.


Ulteriore elemento è riconducibile all’impossibilità, per la parte negligente, di appellare. Invero — si legge nel lodo — “[…] the interpretation of the FCHR cannot reasonably lead to the establishment of an appeal mechanism which would allow a negligent club to rectify its failure to comply with the regulatory obligations and cooperation which form the basis of the EPP review process”.


Per consultare il lodo integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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