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Il contratto di apprendistato non muta lo status del giovane calciatore non professionista


La Corte Sportiva d’Appello della FIGC — con decisione n. 133/2023-2024 — ha operato delle valutazioni in materia di apprendistato sportivo, evidenziando come tale accordo contrattuale rappresenta una modifica del trattamento economico e non muta lo status del giovane calciatore che lo stipula. Invero, la ratio stessa del contratto di apprendistato nell’ordinamento sportivo è quella di permettere al giovane di raggiungere una qualifica professionale superiore mediante un periodo di formazione, così come anche desumibile dall'art. 33 NOIF, ove si legge che "Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista” [...]".


Quanto sopra esposto trova origine dall’impugnazione ad opera del Pisa della delibera del Giudice sportivo LNPB di cui al C.U. n. 82/2024, relativo alla gara del Campionato Primavera 2 Ternana-Pisa del 23.12.2023, nella quale si afferma che “premesso che con comunicazione PEC delle ore 14.16 del 24 dicembre 2023, la Soc. Ternana ha inviato al Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Serie B e alla Soc. Pisa il proprio preannuncio di ricorso ex art. 67 CGS in ordine alla regolarità della gara Ternana-Pisa del 23 dicembre 2023 valevole per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 2 2023-2024, conclusasi con il risultato 1-2 in favore della Soc. Pisa. In data 27 dicembre 2023, con PEC delle ore 12.02, la Soc. Ternana ha tempestivamente e ritualmente trasmesso i motivi del ricorso. In estrema sintesi, la società ricorrente ritiene che la gara si sia svolta irregolarmente avendo la Soc. Pisa utilizzato il calciatore Lorenzo Tosi nato il 12 marzo 2008, quindi non ancora sedicenne, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Toscana, così come previsto dal punto 9 del Regolamento del Campionato Primavera 2 2023/2024, pubblicato con C.U. LNPB n. 9 del 14 agosto 2023, che richiama art. 34 comma 3 N.O.I.F. Di contro la Soc. Pisa sostiene che il Tosi essendo un “giovane di serie” titolare di contratto di apprendistato possa, in buona sostanza, essere parificato, per la peculiarità del rapporto instaurato, ad un “professional player” secondo la definizione della FIFA con tutte le conseguenze che ne derivano ai sensi del “FIFA Regulations on the Status and Transfer of the Players”, e pertanto non necessita della prevista autorizzazione ex art. 34 comma 3 N.O.I.F. Considerato: - che la F.I.G.C. con le modifiche alle N.O.I.F. apportate con il C.U. n. 232/A del 28 giugno 2023 ha in effetti introdotto il contratto di apprendistato per i “giovani di serie” senza però prevedere che, la sottoscrizione di tale contratto modifichi lo status del calciatore; - e che non è stata effettuata alcuna modifica a quanto previsto dall’art. 34 comma 3 N.O.I.F. “Limiti di partecipazione dei calciatori e della calciatrici alle gare”. Visti gli artt. 34 comma 3 N.O.I.F. e 10 comma 6 C.G.S. P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Pisa la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3”.


I giudici d’appello, nel respingere il reclamo, hanno ritenuto che — si legge nella decisione — “la pronuncia del Giudice sportivo, pur se sintetica, è corretta sotto il profilo dell’applicazione normativa e sotto l’aspetto logico-giuridico del ragionamento proposto, per cui va del tutto condivisa”. A fondamento di ciò, i giudici richiamano anzitutto il comma 2, secondo capoverso, dell’art. 33 NOIF, ove si legge che “Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale”. Sì che, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che fino alla chiusura del contratto di apprendistato di un “giovane di serie” e, soprattutto, fino all’esercizio del diritto potestativo di opzione in capo alla società alla stipula di un contratto da professionista, il tesserato non modifica il suo status di “giovane-non professionista”. Diversamente, la norma sarebbe completamente svuotata di contenuto. L’autorizzazione del competente Comitato LND – completa di tutte le certificazioni e relazioni, ex art. 34, comma 3, NOIF – è dunque necessaria e indispensabile anche per i “giovani di serie” che hanno stipulato un contratto di apprendistato al fine di partecipare al Campionato Primavera 2 e si giustifica per una esplicita posizione del legislatore federale a difesa di principi fondamentali, sia per l’ordinamento sportivo che per l’ordinamento della Repubblica: tutelare la salute psico-fisica di un giovane tesserato.


In aggiunta, sotto il profilo funzionale, la decisione sottolinea come il contratto di apprendistato rappresenta semplicemente un accordo che modifica il trattamento economico di un giovane e non ne muta lo status.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI. 


Dott. Mario Piroli


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